Covid e malattia Inps, quando e quanto viene pagata?

15.3.2021
Licenziamento e Salute

Hai contratto il Covid 19, lo hai scoperto dal test molecolare e vorresti sapere come comportarti sul lavoro? Non sai se potrai chiedere la malattia oppure andare in infortunio? E se puoi lavorare da casa, in questo caso devi chiedere malattia o no? E se non hai ancora eseguito il tampone, ma hai avuto un contatto stretto con qualcuno che ha contratto il Covid-19, ad esempio lo hanno diagnosticato al tuo compagno o  ai tuoi figli, che fare?

E se vai in malattia qual è l’importo dell’indennità di malattia che ti pagherà l’Inps?

Sei un lavoratore fragile e hai paura di ammalarti di Covid sul lavoro, cosa puoi fare e come comportarti con il datore di lavoro?

Hai tanti dubbi e per questo motivo hai effettuato alcune ricerche online e sei finito qui, sul nostro blog, speranzoso di ricevere un aiuto in tal senso. Le cose stanno così, vero? Allora siamo lieti di dirti che sei nel posto giusto!

Se ci dedichi pochi minuti del tuo tempo, possiamo infatti provare a spiegarti in modo semplice che cosa accade sul lavoro se tu o una persona a te vicina contraete il Covid 19.

Detto ciò, se non vedi l’ora di saperne di più, mettiti comodo, ritagliati cinque minuti di tempo libero e dedicati alla lettura dei prossimi paragrafi. Seguendo attentamente le indicazioni che stiamo per darti, siamo sicuri che dopo la lettura di questo articolo riuscirai ad orientarti. Allora, buona lettura!

 

Malattia per Covid 19

(art. 26, comma 6, decreto-legge 18/2020 come modificato dalla legge 27/2020)

Se contrai il Covid-19 in contesto extra-lavorativo o per cause non legate alla tua mansione, dovrai andare in isolamento (Circolare del ministero della Salute del 12 ottobre 2020) ed avrai diritto alle tutele previste dall’INPS per la malattia comune. Diversamente se ti sei contagiato sul lavoro avrai diritto alle tutele Inail in materia di infortuni sul lavoro, te lo spieghiamo nella nostra guida.

Fra l'altro se il contagio sul lavoro deriva da colpa del datore di lavoro, che ad esempio non obbliga i dipendenti ad utilizzare le mascherine per mansioni a rischio, potrai anche chiedere il risarcimento del danno alla salute, se hai avuto degli esiti permanenti, ad esempio si è registrata la miocardite, una grave patologia cardiaca, in alcuni pazienti affetti da Covid 19. Come chiedere il risarcimento dei danni all'esito dell'infortunio lo spieghiamo nella guida: «Infortunio sul lavoro e risarcimento: come ottenerlo».

Ma «come faccio a sapere se mi sono contagiato sul lavoro o a casa o nel tempo libero» ti chiederai? La risposta in alcuni casi è molto difficile da dare ed è per questo che Inail ha previsto una serie di mansioni, normalmente a contatto con il pubblico o con ambienti a rischio, per i quali si presume il contagio sul lavoro e quindi il riconoscimento dell’infortunio. Se vuoi sapere quali, ne abbiamo già parlato nella guida «Infortunio sul lavoro e risarcimento: come ottenerlo».

In ogni caso dovrai contattare il tuo medico curante, riferirgli che mansioni svolgi e come credi di esserti contagiato e sarà lui poi a fare le opportune valutazioni e decidere se rilasciarti il certificato di malattia o rilasciare certificato di infortunio e a trasmetterlo ad Inail.

Per il riconoscimento della malattia INPS devi, quindi, chiamare il tuo medico curante per farti rilasciare l’apposito certificato di malattia. Non occorre richiedere alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica. Il certificato di malattia verrà trasmesso telematicamente all’INPS dal tuo medico. Tu dovrai ricordarti di avvertire il prima possibile il datore di lavoro comunicando le date riferite al periodo di assenza per malattia.

Qual è l’importo dell’indennità di malattia Inps?

Per i lavoratori dipendenti del settore privato l’indennità ammonta: 

Al 50% della retribuzione media giornaliera per i primi 20 giorni di malattia;

Al 66,6% per i giorni successivi della malattia o nei casi di ricaduta.

Tuttavia ci sono delle eccezioni per alcune professioni specifiche. Ad esempio, ai dipendenti di pubblici esercizi e laboratori di pasticceria spetta l’80% della retribuzione per tutto il periodo di malattia.

L’indennità di malattia è ridotta:

Di due quinti durante i periodi di ricovero se il soggetto non ha familiari a carico;

Di due terzi nei casi di disoccupazione o sospensione dal rapporto di lavoro.

L’indennità non è dovuta per ciascun giorno di ritardo nell’invio del certificato, a meno che il lavoratore dimostri un motivo serio che giustifichi il ritardo. 

Il lavoratore deve indicare in modo chiaro e corretto l’indirizzo di reperibilità durante il periodo di malattia visto che l’impossibilità di effettuare le visite fiscali, a causa di incompleta, inesatta o mancata indicazione dell’indirizzo, comporta l’interruzione dell’indennità fino all’indicazione dell’indirizzo corretto.

Qual è la durata dell’indennità di malattia?

L’indennità di malattia, sempre nel caso dei dipendenti del settore privato, dura per un massimo di 180 giorni in ciascun anno solare per:

I lavoratori a tempo indeterminato dell’industria;

I lavoratori a tempo indeterminato dell’agricoltura;

Gli apprendisti;

I lavoratori sospesi.

I primi tre giorni dell’indennità sono di carenza. Questi quindi sono a carico del datore di lavoro, nella misura prevista dal contratto collettivo di riferimento.

 

Indennità di malattia per dipendenti pubblici

Per quanto riguarda i dipendenti pubblici ci sono delle regole differenti – e più vantaggiose – sia per la durata che per il calcolo dell’indennità di malattia. Agli statali, infatti, la malattia viene pagata non per 180 giorni, bensì per 18 mesi.

Nei primi 9 mesi di assenza, questo ha diritto inoltre al 100% della retribuzione. Nei tre mesi successivi, quindi dal 10° al 12°, gli spetta un’indennità pari al 90% della retribuzione. Dal 13° al 18° mese, infine, l’indennità si abbassa al 50% dello stipendio, mentre per dal 18° mese in poi non spetta alcunché.

 

Quarantena sanitaria (disciplina superata definitivamente dal 11 aprile 2022)

(art. 26, comma 1, decreto-legge 18/2020 come modificato dalla legge 27/2020).

Se hai avuto un contatto stretto con qualcuno che ha contratto il Covid-19 dovevi seguire le indicazioni del tuo medico e degli operatori di sanità pubblica e rimanere a casa per un periodo chiamato di “quarantena” (messaggio INPS 2584/20). 

La quarantena, a differenza dell’isolamento che riguardava i casi positivi al test diagnostico, dunque infetti, riguardava, invece, i contatti stretti (conviventi; coloro che hanno avuto un contatto fisico diretto, per esempio una stretta di mano.; coloro che hanno avuto contatto diretto faccia a faccia, a distanza minore di 2 metri e per almeno 15 minuti; coloro che hanno condiviso lo stesso ambiente chiuso con un caso positivo senza indossare la mascherina) di un caso confermato di infezione da SARS-CoV-2, che potenzialmente potrebbero sviluppare una infezione e che per questo motivo non dovevano stare a contatto con altre persone (Circolare del ministero della Salute del 12 ottobre 2020).

Il Decreto-legge 30 dicembre 2021 , n. 229 aveva graduato diversi casi di contatto stretto ai fini della quarantena:

1) In caso di contatto stretto con un soggetto confermato positivo al Covid-19, la quarantena preventiva non si applicava:

  • alle persone che hanno completato il ciclo vaccinale “primario” (senza richiamo) da 120 giorni o meno
  • alle persone che sono guarite da 120 giorni o meno
  • alle persone che hanno ricevuto la dose di richiamo del vaccino (cosiddetta “terza dose” o “booster”

2)  Si applicava una quarantena con una durata di 5 giorni con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al quinto giorno ai contatti stretti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbiano comunque un green pass rafforzato valido, se asintomatici,

3) Si applicava una quarantena con una durata di 10 giorni con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al decimo giorno ai contatti stretti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni.


4) Si applicava una quarantena con una durata di 7 giorni con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al settimo giorno ai contatti stretti sempre asintomatici o asintomatici da almeno 3 giorni che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni.

In tutti i casi descritti, per la cessazione della quarantena è necessario l’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare

Fino al 31 dicembre 2021 dal punto di vista economico la quarantena era equiparata alla malattia, con tutte le conseguenze sopra indicate e come di seguito descriviamo.

Se eri in quarantena, eri “asintomatico”e in base ad accordi con il tuo datore di lavoro, continuavi a svolgere l'attività lavorativa presso il tuo domicilio, mediante ricorso allo smart working, al telelavoro o ad altre forme di lavoro alternative alla presenza in ufficio, non avevi diritto all'indennità economica di malattia (messaggio INPS 3653/2020).

Allo stesso modo se eri destinatario di un trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS), in deroga (CIGD) o di assegno ordinario garantito dai fondi di solidarietà,  questi trattamenti di integrazione salariale prevalevano sulla malattia che quindi non ti veniva riconosciuta (articolo 3, comma 7, D.Lgs 148/2015).

Se durante la permanenza obbligata in quarantena presso il tuo domicilio:

1.     non avevi la possibilità di lavorare in smart-working oppure

2.     pur avendo possibilità di operare in smart working eri sintomatico, quindi la tuia malattia è conclamata,

allora ti dovevi assicurare di ottenere dall’ASL il provvedimento dell'operatore di sanità pubblica che ti mette in quarantena. L’ASL comunicava il provvedimento al medico di famiglia che, a sua volta, dioveva emettere un certificato medico dove evidenziava che si trattava di quarantena (il certificato potrà retroagire alla data del provvedimento dell’ASL).

Dal 1° gennaio 2021 è stato eliminato l’obbligo per il medico curante di indicare sulla certificazione gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena o alla permanenza domiciliare il cd. codice V29 “quarantena”. (messaggio INPS 171/2021). Per i periodi anteriori al 1° gennaio 2021 l'INPS nel messaggio 3667/2021 ha precisato che verrà riconosciuta la tutela della quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva in tutti i casi in cui sia stato prodotto un certificato di malattia attestante la quarantena, anche laddove non sia stato possibile reperire alcuna indicazione riguardo al provvedimento dell’operatore di sanità pubblica, con l’eccezione evidentemente di quei certificati nei quali la diagnosi riportata è espressamente riferita a “ordinanza dell’autorità amministrativa locale”.

Con il certificato di malattia del medico il periodo di assenza sarà tutelato come malattia comune.

Il trattamento economico è infatti lo stesso previsto in caso di malattia e che ti abbiamo indicato sopra. Inoltre, ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia INPS viene riconosciuta la relativa contribuzione figurativa, significa che ti vengono pagati i contributi utili alla pensione, anche se non lavori.

La quarantena a differenza della malattia ordinaria non veniva calcolata ai fini del comporto ovvero del tempo massimo stabilito dai contratti per il diritto alla conservazione del posto di lavoro. Quindi, quando sei in quarantena sai che non rischi di superare il periodo di comporto e non rischi di essere licenziato al tuo ritorno al lavoro (art. 26, comma 1, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18come modificato dalla legge 24 aprile 2020, n. 27).

 Ricordati che la quarantena disposta con provvedimento dell’azienda sanitaria e che ti da i diritti di cui ti abbiamo parlato è una cosa ben diversa dalla ì quarantena disposta da ordinanza amministrativa di un Ente pubblico (es. Regione o Comune), ossia il divieto di allontanamento dal proprio territorio con l’obiettivo di contenimento della diffusione dell’epidemia e la conseguente impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro (art. 19 del D.L. n. 104/2020), che non da diritto alla tutela prevista per la malattia Inps.

Devi sapere che la malattia non viene riconosciuta anche nel caso in cui devi sottoporti a un periodo di quarantena all’estero per provvedimento emesso da parte di un’autorità competente di un Paese straniero. Ad esempio, se ti rechi per motivi di lavoro negli Stati Uniti (ad esempio in trasferta estero) e li ti obbligano ad osservare un periodo di quarantena, in questo caso non avrai diritto alla tutela prevista per la malattia Inps, che risulta tutelata solo se è stato emesso un provvedimento dalle preposte autorità sanitarie Italiane.

Il governo  non aveva prorogato per il 2022 le norme che equiparavano a malattia il periodo di isolamento precauzionale dei lavoratori privati, quindi dal 1 gennaio 2020 se rimanevi in quarantena e non avevi diritto a smart working, cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS), in deroga (CIGD) o di assegno ordinario garantito dai fondi di solidarietà, non avrai diritto ad alcuna indennità Inps.

Infine dal 1 aprile 2022 viene del tutto abolita la disciplina della quarantena e sostituita con l'autosorveglianza, che quindi supera il problema dell'indennità malattia, visto che con l'autosorveglianza si può uscire di casa

Isolamento e autosorveglianza

(art. 10 ter decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52 conv in legge 17 giugno 2021 n 81 modificato da art. 4 Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24)

Dal 1 aprile 2022 è stato sancito il superamento della quarantena:

Se hai il covid 19 devi rimanere in casa  (isolamento) fino a quando non fai il tampone negativo anche presso centri privati a ciò abilitati.

Isolamento:

di almeno 10 giorni dal tampone positivo (o dall’inizio sintomi se sintomatici),


di almeno 7 giorni dal tampone positivo, se hai ricevuto la dose booster o hai completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni


L’isolamento si conclude con esito negativo del tampone antigenico o molecolare. Questo può essere effettuato presso:

i punti tampone delle ASST/punti tampone massivi
i privati accreditati
presentando il provvedimento di isolamento rilasciato da ATS, prenotazione da parte di ATS o del medico, ricetta del medico.

In caso di nuova positività, l’isolamento può terminare dopo 21 giorni dal tampone positivo (o dall’inizio sintomi) senza tampone. Per rientrare al lavoro è necessario un tampone negativo.

Mentre se hai avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 non devi più andare i quarantena, ma vai in  autosorveglianza: significa che hai l'obbligo di:

1) indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2

2) prestare particolare attenzione alle tue condizioni di salute ed effettuare un test antigenico o molecolare alla prima comparsa di sintomi.

Tutela dei lavoratori “fragili”

(art. 26, comma 2, decreto-legge 18/2020 come modificato dalla legge 27/2020)

Se sei un lavoratore del settore privato o pubblico in possesso “fragile”, cioè:

·       che ha ottenuto il riconoscimento di soggetti svantaggiati CON connotazione di gravità (ossia riconoscimento della Legge104/92 art. 3 comma 3)

·       che ha ottenuto il riconoscimento di soggetti svantaggiati SENZA connotazione di gravità (ossia riconoscimento della Legge104/92 art. 3 comma 1) solo se

–immunodepressi,

–oncologici,

– con necessità di terapie salvavita connesse a questi stati morbosi. 

allora valgono le norme qui di seguito spiegate (messaggio INPS 4157 /2020).

Infatti, se sei un “lavoratore fragile”, se maggiormente esposto al rischio di un esito grave o infausto dell’infezione da COVID-19 e per questo motivo la legge ti offre una tutela rafforzata rispetto ai tuoi colleghi.

La legge stabiliva che il “lavoratore fragile” deve essere garantito lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile fino al 31 dicembre 2021 (art. 2 ter Decreto Legge 111 del 6.8.2021) anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. Lo smart working in questi casi è un vero e proprio diritto, come hanno riconosciuto alcune sentenze.

 Se lo smart working è incompatibile con le tue mansioni (ad esempio sei addetto al reparto di produzione di un’azienda metalmeccanica)  dovevi essere collocato d’ufficio in malattia.

Se il tuo datore di lavoro non conosce la tua condizione di fragilità ti consigliamo di rivolgerti al medico competente e chiedere una visita medica. Infatti, chiedere di essere visitato dal medico competente è un diritto del lavoratore. L'art. 41, al comma 2, lettera c) D. Lgs. 81/2008 prevede che la sorveglianza sanitaria comprenda la visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Di seguito, ti proponiamo un fac simile di richiesta di visita medica:

 

 

 

Al Medico Competente

Al Responsabile della Struttura di appartenenza

Al Responsabile della Macro Struttura di

appartenenza (Distretto, Presidio, SPS, etc)

 

Oggetto: richiesta di visita medica ai sensi del D.Lgs 81/2008 (art.41,comma 2,lettera c) .

 

Il sottoscritto/a__________________________________________________________________

nato/a il ____/____/________in servizio presso ________________________________________

con la mansione di_______________________________________________________________

chiede di essere sottoposto a visita medica da parte del Medico Competente in relazione alseguente

rischio lavorativo:

□ movimentazione manuale carichi o pazienti

□ posturale ergonomico

□ biologico

□ attività con utilizzo di videoterminali

□ utilizzo di guanti in lattice

□ preparazione farmaci antiblastici

□ turno notturno

X altro rischio:valutazione patologie “lavoratore fragile”

 

Distinti saluti

Roma, 15 marzo 2021

FIRMA

 

Per ottenere la tutela Inps dovrai poi chiedere al tuo medico curante il certificato di malattia con indicata la tua condizione clinica. La descrizione deve essere dettagliata in quanto utile a far emergere la situazione di “fragilità”. Inoltre, fai attenzione che nelle note di diagnosi il medico  riporti anche i riferimenti del verbale di riconoscimento dello stato di handicap ovvero della certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali delle Autorità sanitarie locali. Il codice nosologico V07 sarà apposto dall’Inps.

Quanto ti spettava dal punto di vista economico? Se vieni collocato d’ufficio in malattia, l’assenza dal servizio è equiparata al ricovero ospedaliero. Nello specifico, se sei un dipendente privato il trattamento economico è pari a quello previsto per degenza ospedaliera e quindi ti viene erogata l'indennità di malattia ridotta ai 2/5, se non hai familiari a carico, e i relativi contributi previdenziali (figurativi). Il datore di lavoro erogherà in aggiunta quanto contrattualmente previsto.

Attenzione la normativa di riferimento (art. 26, comma 2, decreto-legge 18/2020), a differenza di quanto avviene per i lavoratori in quarantena (art. 26, comma 1, decreto-legge 18/2020), non diceva se il periodo di collocamento d’ufficio in degenza per i “fragili” debba essere conteggiato ai fini del calcolo del periodo di comporto (quello che consente di conservare il lavoro entro un certo limite di giorni di malattia), solo con la legge di conversione (Legge 69/2021) del cd "Decreto Sostegni" (decreto legge 41/2021 art 15) è stato previsto retroattivamente che per le assenze del lavoratore fragile non viene conteggiato il periodo di comporto quindi, salvo non sia previsto diversamente dal tuo contratto collettivo di lavoro, durante il periodo di collocamento in malattia per te “lavoratore fragile” dipendente privato non correva il periodo di comporto dal 17 marzo 2020 al 30 giugno 2021 (Decreto Legge 22 marzo 2021 n 41 art. 15), la disciplina è stata ulteriormente prorogata dal Decreto Legge  111 del 6.8.2021 (art. 2 ter) fino al 31 dicembre 2021.

Nel 2023 una sentenza della Corte d'Appello di Milano ha esteso la tutela per i lavoratori 'fragili' anche ai lavoratori "fragili" senza la certificazione  L. 104. In tal caso il licenziamento per superamento del periodo di comporto sarà discriminatorio, stante la disabilità del dipendente.

Se sei un lavoratore fragile dipendente pubblico durante il periodo di collocamento in malattia non corre il periodo di comporto. Inoltre, non si applica la decurtazione del trattamento accessorio che solitamente si applica per i primi dieci giorni di assenza (art. 87 comma 1 D.L. 18 del 2020).

Attenzione la disciplina sopra descritta quanto ai "lavoratori fragili" ha avuto validità fino al 31 dicembre 2021 (il Decreto Legge 22 marzo 2021 n 41 conv da Legge 69/2021 ha  prorogato fino al 30 giugno 2021 quanto previsto dall’art. 26 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, il Decreto Legge 111 del 6.8.2021 art. 2 ter ha esteso il periodo fino al 31 dicembre 2021), inoltre per i lavoratori fragili ha sanato il periodo 16 ottobre 2020-31 dicembre 2020 che i precedenti provvedimenti avevano lasciato scoperto, prevedendo ora un unico regime).

 

 Il governo  non ha poi prorogato per il 2022 le norme che equiparavano a malattia a chi era assente dal servizio in quanto lavoratore fragile.

Solo dal 31 marzo 2022 al 30 giugno 2022 (DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24) è stato nuovamente previsto il diritto dei dipendenti, pubblici e privati, cosiddetti “fragili” di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile quando ciò sia compatibile con le caratteristiche della prestazione medesima. Si applica il più lungo termine del 31 luglio per alcune categorie di lavoratori di cui al numero 2 dell'allegato B del decreto in esame. Inoltre, sempre dal 31 marzo 2022 al 30 giugno 2022 se non è possibile lo svolgimento dello smart working i lavoratori "fragili" potranno astenersi dal lavoro e riceveranno il trattamento di malattia inerente al ricovero ospedaliero. Inoltre, per costoro non corre il periodo di comporto.

Articoli Correlati

Iscriviti alla nostra newsletter

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form