Il periodo storico nel quale viviamo pone per tutti alcuni interrogativi ai quali non possiamo sottrarci.
Hai da poco scoperto di esserti preso il Covid 19 sul luogo di lavoro, sai già che altri tuoi colleghi lo hanno avuto o svolgi un lavoro a contatto con il pubblico, nel frattempo il datore di lavoro ti aveva proposto di fare il vaccino, ma tu non hai voluto. Ed ora che fare? come dirglielo?
Se le cose stanno così, lasciati dire che sei capitato nel posto giusto al momento giusto! Nei prossimi paragrafi proveremo a spiegarti quali sono i tuoi doveri e quali sono i tuoi diritti in modo da saperti muovere nel caso in cui tu abbia preso il Covid 19 e sospetti che ciò sia avvenuto sul luogo di lavoro.
Se vuoi saperne di più ti chiediamo di ritagliarti cinque minuti e di dedicarti alla lettura di questo breve vademecum, speriamo possa esserti utile nel capire meglio come funziona il sistema di assicurazione sociale contro gli infortuni sul lavoro, nel comprendere con chiarezza quali sono i tuoi diritti e come e quando li puoi far valere.
Allora buona lettura!
Covid 19 paga Inail o Inps?
La prima domanda che ti dovrai porre è se una volta accertato tramite il servizio sanitario che hai il Covid 19 dovrai chiedere malattia comune oppure dovrai andare in infortunio?
Per rispondere a questo quesito dovremo prima chiarire che differenza c’è fra malattia comune, che viene pagata e garantita da Inps e infortunio sul lavoro, che viene pagato da Inail. Come abbiamo spiegato, l’infortunio presuppone un evento traumatico, che si produce per una causa repentina in occasione di lavoro (violenta o virulenta, come avviene nei virus), cioè vi deve essere un nesso causale fra la lesione e l’attività lavorativa e deve costringere il lavoratore a casa per più di tre giorni ( i primi tre non sono indennizzabili da Inail). Ad esempio puoi chiedere il riconoscimento dell’infortunio se ti sei rotto un dito con un macchinario che usi sul lavoro (come il carrello).
Diversamente la malattia comune la devi chiedere quanto la patologia che hai riportato non è derivata dall’attività lavorativa. Ad esempio se hai l’influenza o il raffreddore, dovrai chiedere al medico di base una certificazione di malattia ed in questo caso è Inps a pagare.
Per il lavoratore è di certo più vantaggioso il riconoscimento dell’infortunio sul lavoro rispetto alla malattia comune, per vari motivi:
1. Se sei in infortunio solitamente non corre il periodo di comporto previsto dal contratto collettivo, se sei in malattia comune invece il periodo si consuma e, come abbiamo spiegato, se consumi tutto il periodo di comporto divieni licenziabile dal datore di lavoro
2. Se sei in infortunio al temine dello stesso, cioè quando Inail certifica che potrai riprendere l’attività lavorativa, l’Inail potrebbe pagarti una somma di danaro, una tantum (se i tuoi postumi sono valutati fra il 6% ed il 15%) o periodica per tutta la vita (se i tuoi postumi sono valutati dal 16% in su), se ritiene che l’infortunio abbia determinato dei postumi permanenti superiori al 5% di inabilità, cioè delle conseguenze negative sulla tua salute che dureranno per sempre. Mentre in caso di malattia non è previsto il riconoscimento di somme di danaro anche nel caso in cui il lavoratore riporti postumi permanenti.
3. Anche dal punto di vista dell’indennità temporanea, ossia il sostitutivo della retribuzione quando sei a casa per malattia o per infortunio, risulta essere sicuramente economicamente più vantaggioso essere in infortunio. Infatti, in caso di infortunio Inail eroga il 60% della retribuzione media giornaliera fino al 90° giorno, il 75% della retribuzione media giornaliera dal 91° giorno fino alla guarigione clinica. Mentre l’indennità di malattia è corrisposta da Inps ai lavoratori dipendenti nella misura del 50% della retribuzione media giornaliera dal 4° al 20° giorno e del 66,66% dal 21° al 180° giorno.
Insomma, ti abbiamo descritto una serie di ragioni per il quale il trattamento connesso all’infortunio è certamente più favorevole per il lavoratore rispetto a quello derivante in caso di malattia.
Ciò detto possiamo rispondere ora all’interrogativo dal quale eravamo partiti: se hai contratto il Covid 19 dovrai chiedere malattia comune oppure dovrai andare in infortunio? Dovrai chiedere malattia comune se non riesci a dimostrare che te la sei presa sul lavoro. Ma provare che è derivata dal lavoro è quasi impossibile, significa che potrai chiedere sempre e solo malattia comune? No, non è così, perché Inail ha stabilito che per determinate mansioni si presume l’occasione di lavoro e quindi viene riconosciuto sempre l’infortunio: come per i sanitari, per i lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, per il personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi,etc. In tutti gli altri casi bisognerà valutare caso per caso: ad esempio se nella tua azienda vi è un focolaio Covid 19 è evidente che tale circostanza potrà essere un indizio importante per il riconoscimento dell’occasione di lavoro e quindi della tutela Inail.
Ma Inail paga anche se ti sei fatto male sul lavoro per colpa tua
Se ti sei fatto male al lavoro per tua colpa, cosa succede? Inail ti tutela ugualmente? Ad esempio pensa ad un operaio che infila la mano dentro una macchina pericolosa per recuperare un attrezzo da lavoro. In questo caso può chiedere ed ottenere il riconoscimento dell’infortunio sul lavoro?
Si (secondo Cassazione civile, sezione lavoro, n.17917 del 20 luglio 2017), perchè Inail tutela il lavoratore anche nel caso in cui si sia fatto male per sua colpa. Questo perché l'assicurazione gestita dall'INAIL, ha la finalità, in armonia con gli artt. 32 e 38 Cost., di proteggere il lavoratore da ogni infortunio sul lavoro (appunto anche da quelli derivanti da colpa) e di garantirgli i mezzi adeguati allo stato di bisogno discendente dalle conseguenze che ne sono derivate.
La tutela Inail è esclusa solo nel caso in cui:
1) il lavoratore di abbia simulato un infortunio o
2) abbia dolosamente aggravato le conseguenze di esso (art. 65 D.P.R. 30/06/1965, n. 1124)
3) o vi sia cd rischio elettivo, cioè in a) presenza di un atto volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive; b) la direzione di tale atto è tesa alla soddisfazione di impulsi meramente personali; c) vi è mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Ad esempio non è stato riconosciuto l’infortunio sul lavoro nel caso dell'assicurato, titolare di un'impresa artigiana, che ha bruciato residui di produzione o rifiuti di cantiere utilizzando liquido infiammabile ed aveva, pertanto ritenuto ascrivibili a rischio elettivo (Cass civ. Sez. lavoro, 18/09/2000, n. 12325), nel caso del lavoratore che era intervenuto a sedare una lite tra la guardia addetta al servizio di vigilanza e facendo da paciere si era fatto male (Cass.civ. Sez. lavoro, 27/01/2006, n. 1718). Non è stato ritenuto indennizzabile l’infortunio occorso ad un lavoratore che, frequentando un corso di perfezionamento antincendio, durante la pausa del caffè aveva voluto osservare da vicino il vano nel quale era allocato il discensore per i vigili del fuoco, avvicinandosi tanto da perdere l'equilibrio e così cadere nello stesso (Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 04/07/2007, n. 15047). Al contrario è stato ritenuto solo colposo e quindi indennizzabile l'infortunio occorso ad un lavoratore agricolo che si era posto alla guida di un trattore, riportando gravi lesioni dal ribaltamento del detto mezzo, mentre si trovava in periodo coperto da inabilità per precedente infortunio (Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 20/07/2017, n. 17917).
E se hai contratto il Covid 19 sul lavoro dopo aver lavorato senza la mascherina che ti dava fastidio o dopo aver rifiutato il vaccino che ti voleva somministrare il datore di lavoro? Anche in questo caso Inail ti tutela?
Abbiamo già trattato il tema dell’obbligatorietà o meno dei vaccini sui luoghi di lavoro e delle conseguenze quanto ad un possibile licenziamento nel caso in cui il lavoratore si rifiiuti.
Diverse invece paiono essere le conseguenze, se a seguito del tuo rifiuto di vaccinarti o di utilizzare la mascherina hai riportato il Covid. In questo caso il lavoratore è in colpa rispetto alla adozione delle misure cautelari (mascherina, vaccino anticovid 19), ma, come ti abbiamo spiegato, la colpa non fa venire meno la tutela Inail.
Per queste ragioni una recente nota del 1.3.2021 di Inail ha stabilito che anche in questi casi l’infortunio è indennizzabile, proprio perché il rifiuto di vaccinarsi non può configurarsi come assunzione di un rischio elettivo, in quanto il rischio di contagio non è certamente voluto dal lavoratore e la tutela assicurativa opera se e in quanto il contagio sia riconducibile all’occasione di lavoro, nella cui nozione rientrano tutti i fatti, anche straordinari ed imprevedibili, inerenti l'ambiente, le macchine, le persone, compreso il comportamento dello stesso lavoratore, purché attinenti alle condizioni di svolgimento della prestazione.