Hai subito un infortunio sul lavoro o hai ottenuto il riconoscimento di una malattia professionale e Inail ti già pagato una somma oppure ti eroga ogni mese una rendita, credi così di essere stato completamente risarcito o credi di poter chiedere qualcosa in più al datore di lavoro?
A determinate condizioni potresti anche agire nei confronti del datore di lavoro e chiedere un ulteriore risarcimento oltre a quello che ti ha garantito Inail. Questo non significa che puoi chiedere due volte il risarcimento del danno che hai subito, ma le tabelle Inail previste per il danno biologico prevedono degli importi più bassi rispetto alle tabelle del Tribunale di Milano, che si applicano se il risarcimento lo chiedi al datore di lavoro. Di conseguenza se hai già ottenuto il risarcimento del danno alla salute da Inail, a determinate condizioni, potrai chiedere anche il risarcimento nei confronti del datore di lavoro, che sarà pari alla differenza fra il risarcimento secondo le tabelle del Tribunale di Milano meno il risarcimento secondo le tabelle Inail. Si parla in questi casi di danno differenziale.
Quando sei pronto, mettiti comodo e ritagliati qualche minuto libero per leggere quello che abbiamo da dirti: ti vogliamo spiegare quando è possibile chiedere risarcimento e per quali danni puoi fare richiesta. Dopo aver letto questa guida saprai quando e come ottenere un risarcimento maggiore rispetto al solo indennizzo Inail.
Ti auguriamo buona lettura.
I requisiti per poter chiedere il risarcimento dei danni al datore di lavoro
Oltre alla tutela INAIL puoi chiedere il risarcimento dei danni che hai subito a seguito dell’infortunio/malattia professionale al datore di lavoro se ci sono i seguenti elementi.
➟ la lesione, cioè una patologia fisica o psichica
➟ la causa violenta (in caso di infortunio, come è spiegato sopra)/ non violenta (in caso di malattia professionale come spiegato sopra)
➟ l'occasione di lavoro, ossia vi deve essere un nesso causale fra la patologia e l’attività lavorativa.
➟ colpa del datore di lavoro: il tuo datore di lavoro è in colpa se l’infortunio o la malattia si è verificato perché lui non ha rispettato una regola prevista da legge, regolamento, ordine o disciplina.
Quindi, non sempre se ti sei infortunato sul lavoro ed Inail ti ha quindi riconosciuto la relativa tutela ciò equivale a dire che potrai ottenere il risarcimento dei danni ulteriori nei confronti del datore di lavoro.
Infatti, Inail riconosce la propria tutela in tutti i casi in cui la patologia da te subita sia causata dalla tua attività lavorativa, basta che ricorrano solo questi due elementi: patologia e nesso causale con l'attività lavorativa. Inail ti tutela anche se ti sei fatto male sul luogo di lavoro per tua colpa (ad esempio nel caso tu sia un lavoratore che ha l'obbligo di vaccinarsi contro il Covid 19, hai rifiutato il vaccino e poi ti sei ammalato di Covid sul lavoro).
Diversamente per chiedere il risarcimento danni al datore di lavoro per infortunio del dipendente è necessario che vi sia oltre alla lesione ed al nesso causale con il lavoro (requisiti sufficienti per chiedere tutela Inail), anche un elemento in più: la colpa del datore di lavoro.
Ma quando è in colpa il datore di lavoro? Quando non ha adottato una misura di prevenzione, che ove adottata avrebbe evitato il tuo infortunio. Ad esempio vi è colpa del datore di lavoro se ti ferisci agli occhi mentre svolgi le mansioni di saldatore ed il tuo datore non ti ha fornito i DPI (occhialini), come previsto dalla legge.
Per questo è molto importante capire quale è stata la dinamica dell'infortunio.
Capire la dinamica dell'infortunio: la richiesta di accesso agli atti degli ispettori del lavoro
Per capire se vi è stata colpa del datore di lavoro e fare le opportune valutazioni con un tuo legale dovrai verificare quali accertamenti sono stati eseguiti dagli ispettori del lavoro.
Si dice che quando gli infortuni hanno determinato nel dipendente una malattia superiore ai 40 giorni di durata per il datore di lavoro "scatta" il penale. In realtà l'affermazione è esatta solo in parte. Infatti, accade che quando l’infortunio sul lavoro provoca una lesione superiore a 40 giorni oppure un omicidio colposo. In queste due ipotesi, il Procuratore della Repubblica riceve una segnalazione direttamente dall’Inail o dal Pronto Soccorso, a seconda dei casi, e procede d'ufficio, cioè dà inizio all’iter di indagini tese a verificare se l’infortunio o il decesso del lavoratore. sono stati causati dalla violazione colposa delle misure di sicurezza che il datore di lavoro è tenuto a rispettare.
Nel caso in cui invece la prognosi non supera i 40 giorni, il procedimento penale può comunque essere avviato e con esso le indagini se il lavoratore propone querela per infortunio sul lavoro. In questi casi hai tempo tre mesi dal giorno dell'infortunio per proporre querela.
In alcuni casi può accadere che la Procura della Repubblica pur ravvisando una lesione del dipendente di durata superiora ai 40 giorni non ravvisi tuttavia nessuna responsabilità penale del datore di lavoro, ritenendo l'evento accaduto accidentale. In questi casi gli ispettori del lavoro procedono comunque agli accertamenti quanto alla dinamica dell'infortunio e l'infortunio viene iscritto nel registro degli atti non costituenti notizie di reato (modello 45).
Ciò non toglie che anche se la procura della Repubblica ha ritenuto non sussistere alcuna responsabilità da parte del datore di lavoro, tu possa comunque prendere copia degli accertamenti che sono stati eseguiti dagli ispettori del lavoro. Infatti, dopo aver estratto copia degli atti potrai valutare con un legale di intraprendere una causa dinanzi al Giudice del Lavoro per ottenere il risarcimento dei danni da te subiti.
Di seguito elaboriamo un fac simile di richiesta di accesso da inviare agli ispettori del lavoro (quando non è pendente alcun procedimento penale).
Spettabile
APSS di Trento
Unità operativa prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
Solo via pec uopsal@pec.apss.tn.it
Roma 12 aprile 2021
Oggetto: accesso agli atti di ______________________ (nome e cognome CF dell’infortunato)infortunio del____________________
Egregi signori,
il sottofirmato (nome e cognome CF dell’infortunato)
PREMESSO
che lo scrivente ha interesse a prendere visione ed estrarre copia degli atti in vostro possesso relativamente all’infortunio sul lavoro occorso il__________________ in ____________________, poiché sta per intraprendere una causa di lavoro avverso il datore di lavoro per chiedere il risarcimento dei danni subiti all’esito dei menzionati infortuni e di conseguenza ha necessità di avere una copia delle:
_ annotazioni dell’attività ispettiva posta in essere ove sia riscontrabile la dinamica dell’infortunio e le cautele tenute dai datori di lavoro e committenti;
_ DVR della azienda coinvolte;
_ Sommarie informazioni rese da persone informate sui fatti.
Si tratta di documenti tutti indispensabili per verificare se vi sia stata una violazione del D. Lgs.81/2008 e art. 2087 cc e nel caso poter promuovere ricorso ex art. 414 cpc dinanzi al Giudice del Lavoro competente.
CONSIDERATO
che l’odierno istante è soggetto ex art. 22/1 “a” L. 241/1990, avente un interesse diretto alla conoscenza di tali dati, posto che intende promuovere un’azione giudiziaria per il risarcimento dei danni subito all’esito del menzionato infortunio
che la mancanza del consenso del controinteressato non è motivo sufficiente a denegare l’accesso, atteso chela normativa in materia (art. 25, commi 2 e 3 della legge n. 241 del 1990; art.3, comma 2 del d.p.r. n. 184 del 2006) non rende i controinteressati arbitri assoluti delle richieste che li riguardino, bensì rimette all'amministrazione destinataria della richiesta di accesso il potere di valutare la fondatezza della stessa, anche in contrasto con l'opposizione eventualmente manifestata da questi (TAR LAZIO di ROMA - SENTENZA 18 gennaio 2010, n.395).
che ai sensi dell’art. 8, co. 1,D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, «Gli ispettori del lavoro, nei limiti del servizio a cui sono destinati, e second ole attribuzioni ad essi conferite dalle singole leggi e dai regolamenti, sono ufficiali di polizia giudiziaria» (cfr., in giurisprudenza, Cass. pen. IV,17 febbraio 1983, n. 1481, secondo cui «L’ispettorato del lavoro è organo della pubblica amministrazione ed ha poteri di ispezione e di vigilanza; pertanto sono attribuite agli ispettori del lavoro funzioni di polizia non solo amministrativa (prevenzione di illeciti), ma anche giudiziaria(accertamento del reato commesso e obbligo di rapporto)». Ciò non esclude, peraltro, che, qualora ne ricorrano i presupposti, sia possibile l’accesso a documenti acquisiti nel corso di attività ispettiva (cfr., al riguardo, quanto precisato dal Consiglio diStato, da ultimo, con la sentenza della sez. VI n. 6341/2003 e T.A.R. VenetoVenezia Sez. I, 27-04-2006, n. 1130),
che la richiesta di accesso dei richiedenti è determinata dalla necessità di curare interessi giuridicamente rilevanti sovraesposti, che non intacca dati sensibili, né supersensibili di soggetti terzi
TUTTO CIO’ PREMESSO CHIEDE
che la S.V. autorizzi il richiedente a prendere visione ed estrarre copia degli atti in vostro possesso relativamente all’infortunio sul lavoro occorso allo scrivente il _____________in ______________________, poiché sta per intraprendere una causa di lavoro avverso il datore di lavoro per chiedere il risarcimento dei danni subiti all’esito dei menzionati infortuni e di conseguenza ha necessità di avere una copia delle:
_ annotazioni dell’attività ispettiva posta in essere ove sia riscontrabile la dinamica dell’infortunio e le cautele tenute dai datori di lavoro e committenti;
_ DVR delle aziende coinvolte;
_ Sommarie informazioni rese da persone informate sui fatti.
entro il termine di legge decorrente dal ricevimento della presente.
In attesa di tempestivo riscontro, si porgono cordiali saluti.
Firma
Di seguito elaboriamo un fac simile di richiesta di accesso da inviare alla Procura della Repubblica competente per territorio (quando è pendente un procedimento penale).
Spettabile
Procura della Repubblica presso il Tribunale di __________
Roma 12 aprile 2021
Oggetto: accesso agli atti art 116 cpp di ______________________ (nome e cognome CF dell’infortunato) infortunio del____________________procedimento penale RGNR____________
Egregi signori,
il sottofirmato (nome e cognome CF dell’infortunato)
PREMESSO
che lo scrivente ha interesse a prendere visione ed estrarre copia degli atti in vostro possesso relativamente all’infortunio sul lavoro occorso il__________________ in ____________________, da cui è nato il procedimento penale RGNR___________________poiché sta per intraprendere una causa di lavoro avverso il datore di lavoro per chiedere il risarcimento dei danni subiti all’esito dei menzionati infortuni e di conseguenza ha necessità di avere una copia delle:
_ annotazioni dell’attività ispettiva posta in essere ove sia riscontrabile la dinamica dell’infortunio e le cautele tenute dai datori di lavoro e committenti;
_ DVR della azienda coinvolte;
_ Sommarie informazioni rese da persone informate sui fatti.
Si tratta di documenti tutti indispensabili per verificare se vi sia stata una violazione del D. Lgs.81/2008 e art. 2087 cc e nel caso poter promuovere ricorso ex art. 414 cpc dinanzi al Giudice del Lavoro competente.
CONSIDERATO
che l'art. 116 c.p.p. prevede che: "Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti".
che la richiesta di accesso dei richiedenti è determinata dalla necessità di curare interessi giuridicamente rilevanti sovraesposti.
TUTTO CIO’ PREMESSO CHIEDE
che la S.V. autorizzi il richiedente a prendere visione ed estrarre copia degli atti in vostro possesso relativamente all’infortunio sul lavoro occorso allo scrivente il _____________in ______________________, poiché sta per intraprendere una causa di lavoro avverso il datore di lavoro per chiedere il risarcimento dei danni subiti all’esito dei menzionati infortuni e di conseguenza ha necessità di avere una copia delle:
_ annotazioni dell’attività ispettiva posta in essere ove sia riscontrabile la dinamica dell’infortunio e le cautele tenute dai datori di lavoro e committenti;
_ DVR delle aziende coinvolte;
_ Sommarie informazioni rese da persone informate sui fatti.
entro il termine di legge decorrente dal ricevimento della presente.
In attesa di tempestivo riscontro, si porgono cordiali saluti.
Firma
Quanto tempo hai per chiedere il risarcimento dei danni al tuo datore di lavoro
Hai dieci anni di tempo per chiedere il risarcimento dei danni al datore di lavoro (è una responsabilità contrattuale art. 2087 cc) e questo termine decorre dal giorno in cui hai subito l’infortunio oppure nel caso di malattia professionale dal momento in cui ti è stata fatta dal medico una diagnosi dalla quale era possibile riconoscere che la tua patologia derivava dall’attività lavorativa. Trascorso questo termine il tuo diritto si prescrive.
Quali danni puoi farti risarcire?
I danni che puoi farti risarcire si dividono in due macro aree: danni patrimoniali e danni non patrimoniali
Danni patrimoniali
· Danno emergente: perdite subite (ad es. spese mediche)
· Lucro cessante: mancati guadagni.
a. Danno da perdita della capacità lavorativa specifica: Fra i danni da mancato guadagno vi è il danno alla tua capacità lavorativa specifica. Infatti, se a seguito di infortunio, perdi in tutto o in parte l’idoneità a continuare a svolgere l'attività lavorativa che esercitavi oppure un'attività diversa, ma rientrante nel tuo bagaglio professionale e, di conseguenza, viene ridotta la tua capacità di produrre reddito attraverso lo svolgimento del tuo lavoro (ad esempio se a seguito dell’infortunio vieni licenziato in quanto inidoneo alla mansione oppure vengono ridotte le tue mansioni e ridotto l’importo di retribuzione in conseguenza del venir meno di alcune voci in busta paga che erano correlate allo svolgimento di determinate mansioni che non puoi più svolgere) puoi chiedere il risarcimento dei mancati guadagni.
L’incapacità lavorativa specifica va dimostrata dal lavoratore cumulativamente con una consulenza medico legale che accerti tale perdita di idoneità al lavoro ed indichi i punti percentuali di tale perdita di idoneità e con la dimostrazione che in concreto tale perdita ha avuto delle conseguenze (ad es. licenziamento per inidoneità alla mansione, riduzione dell’importo della retribuzione mensile ecc).
Danno da cenestesi lavorativa: Se risulta, invece, che a seguito dell’infortunio la tua capacità lavorativa specifica non viene persa in tutto o in parte, ma puoi continuare a svolgere la mansione lavorativa seppur con maggiore fatica in questo caso non puoi chiedere il risarcimento del danno da incapacità lavorativa specifica, ma il danno da cenestesi lavorativa. La cenestesi lavorativa è la maggiore usura, fatica e difficoltà che incontrerai nello svolgimento dell'attività lavorativa. In questo caso il danno viene classificato come danno alla salute (non patrimoniale) e viene liquidato con cd appesantimento del punto riconosciuto di invalidità permanente (cioè viene maggiorata la somma dovuta per il risarcimento del danno alla salute).
b. Danno da perdita di chances: ulteriore danno patrimoniale che puoi richiedere è il danno da perdita di chances di carriera. Devi dimostrare che a causa dell’infortunio hai perso delle possibilità di avanzamento di carriera, che avrebbero determinato un aumento di retribuzione oppure se a seguito dell’infortunio non hai potuto partecipare ad un concorso per accedere ad un posto di lavoro, che ti avrebbe garantito una maggiore retribuzione. Ad esempio Cass. civ. Sez. III, (ud. 27/03/2007) 11-05-2007, n. 10840 ha riconosciuto il danno da perdita di chances di carriera per il dipendente bancario, che in relazione alla invalidità conseguita ed alle assenze giustificate dall'aggravarsi delle condizioni di difficoltà nel lavoro, era stato impedito nel passaggio di grado da impiegato a funzionario bancario. Anche in questo caso la perdita della chance ed il la percentuale probabilistica di accedere al grado superiore di carriera deve essere dimostrato dal lavoratore danneggiato.
c. Danno da perdita della capacità lavorativa generica: la capacità lavorativa generica, è la potenziale attitudine all'attività lavorativa da parte di un soggetto che non svolge attività lavorativa produttiva di reddito (ad es. minori, studenti, casalinghe, disoccupati). In questo caso dovrai anzitutto dimostrare lo svolgimento di attività non produttiva di reddito (casalinga) oppure il probabile futuro svolgimento di attività produttiva di reddito (ad esempio lo studente della facoltà di economia che intende svolgere la professione di commercialista avendo lo studio di famiglia) e poi sarà necessaria una valutazione del medico legale che consideri in che misura può incidere la percentuale di menomazione riportata rispetto a tale futura e generica capacità di produrre reddito.
Danni non patrimoniali:
· Danno Biologico: è il risarcimento della menomazione della salute che è conseguita al tuo infortunio. Si compone di due voci: l’invalidità temporanea, che è la menomazione della tua salute fino a quanto la patologia non è medicalmente stabilizzata, e l’invalidità permanente, ossia la menomazione che perdurerà per tutta la tua vita e che può essere accertata solo quando la tua patologia si è stabilizzata. Questo danno deve essere accertato da consulenza medico legale, che deve valutare i periodi e le percentuali di invalidità temporanea e la percentuale di invalidità permanente.
Alle percentuali di invalidità ravvisate dal medico legale corrispondono poi, in ragione dell’età dell’infortunato, determinati importi risarcitori, che sono stabiliti dalle Tabelle del Tribunale di Milano: che trasformano in danaro ciò che in danaro non è affatto misurabile.
· Danno morale: è la sofferenza, il dolore che hai subito a causa di un fatto che può costituire in astratto reato (così è nel caso degli infortuni sul lavoro sanzionati dall’art. 590/3 c.p.). Questo tipo di danno è già compreso negli importi risarcitori previsti dalle Tabelle del Tribunale di Milano, tuttavia tali importi potranno essere superati nel caso di eccezionali conseguenze dannose rispetto a quelle standard che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe.
· Danno dinamico-relazionale: è il danno derivante dalla modifica peggiorativa delle tue abitudini di vita a seguito dell’infortunio, in questo caso dovrai dimostrare ad esempio che prima dell’infortunio praticavi attività sportiva, mentre a seguito dell’infortunio ti è inibita, oppure che priva dell’infortunio ti potevi muovere da solo ed a seguito dell’infortunio hai necessità di essere accompagnato, ecc. Questo tipo di danno è già compreso negli importi risarcitori previsti dalle Tabelle del Tribunale di Milano, tuttavia tali importi potranno essere superati nel caso di eccezionali conseguenze dannose rispetto a quelle standard che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe.
Danno differenziale:
IL DANNO DIFFERENZIALE CIOE’ LA DECURTAZIONE DAGLI IMPORTI DI DANNO BIOLOGICO PERMANENTE E DI DANNO PATRIMONIALE DA LUCRO CESSANTE DEGLI IMPORTI GIA’ INDENNIZZATI DA INAIL (art. 10 dpr 1124/1965): una volta che hai provveduto a determinare le varie voci di danno (danno emergente, lucro cessante, danno biologico, danno morale, danno dinamico relazionale) e i relativi importi per ciascuna voce ti rimane da effettuare un’ultima operazione.
· dall’importo di danno patrimoniale da lucro cessante dovrà essere detratto l’importo di rendita vitalizia che hai ricevuto da INAIL a titolo di lucro cessante (quota lucro cessante), cosa che avviene quando INAIL Ti riconosce una inabilità permanente dal 16% in poi.
· dall’importo di danno biologico da invalidità permanente dovrà essere detratto l’importo di rendita vitalizia che hai ricevuto da INAIL a titolo di danno biologico (quota danno biologico), cosa che avviene quando INAIL Ti riconosce una inabilità permanente dal 16% in poi. Se INAIL, invece, ti ha riconosciuto una inabilità permanente dal 6 al 15%, dovrai decurtare dall’importo risarcitorio a titolo di danno biologico da invalidità permanente richiesto al datore di lavoro l’importo pagato da INAIL a titolo di indennità per inabilità permanente.
· Non subiscono alcuna decurtazione: danno patrimoniale emergente, il danno biologico da invalidità temporanea, il danno morale e il danno dinamico-relazionale.
La tassazione dei danni:
è importante che tu sappia che sono esentasse tutti i danni non patrimoniali (biologico, morale, dinamico relazionale) e i danni patrimoniali emergenti, mentre sono tassati i danni patrimoniali da lucro cessante in quanto sostituiscono un reddito (da lavoro), che è tassato.