Sei un lavoratore dell’edilizia, sai che dal primo di ottobre 2024 è in vigore il sistema della patente a punti edilizia? A proposito, hai mai sentito parlare della patente a punti per le imprese del settore? Vorresti saperne di più? Vuoi sapere se la patente a punti darà dei benefici per la tua sicurezza sul lavoro? Sei nel posto giusto.
Ora mettiti comodo, ti spiegheremo cos’è e come funziona la patente a punti per le imprese per la sicurezza sul lavoro, che cosa succede sei il tuo datore di lavoro rimane senza punti patente, in che modo e quando si recuperano i punti patente e come si accumulano i punti patente.
Ti sei chiesto se si possono pagare i punti patente oppure se il sistema della patente a punti garantirà una reale sicurezza sul lavoro o è l’ennesima forma di propaganda senza alcun reale cambiamento nella sicurezza dei cantieri?
Ti sei chiesto se i lavoratori possono controllare se il proprio datore di lavoro è in regola con la patente a punti?
Sei ci dedichi qualche minuto del tuo tempo proveremo a spiegarti in breve come funziona il sistema della patente a punti e quali conseguenze può avere sulla vita dei lavoratori e delle imprese nelle quali lavorano. Che cosa possono fare i lavoratori per scoprire se il proprio datore di lavoro è in regola con le norme riguardanti la patente a punti.
Buona lettura!
Il sistema della “patente a punti, è operativo a partire dal 1 ottobre 2024 per le imprese del settore edile. Il decreto-legge 2 marzo 2024, n 19 (art. 29, comma 19, lett. a) d) ha modificato l’articolo 27, 90 e 157 del Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81, Testo Unico Sicurezza, introducendo il sistema della “patente a punti”. Sono di interesse anche il D.M. del Lavoro 18/09/2024 n 132 e la circolare n. 4 del 23/09/2024 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
A QUALI IMPRESE SI APPLICA?
La patente a punti si applica a tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano in cantieri temporanei o mobili nel settore edile, cioè le attività di:
costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento;
trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici;
opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro;
scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
Quindi a chi opera nella costruzione di opere edili, ma anche di chi installa impianti idraulici ed elettrici, a chi svolge lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni. La patente si applica anche alle imprese individuali senza lavoratori e alle imprese e i lavoratori autonomi stranieri.
Non si applica alle imprese con attestazione SOA in classifica pari o superiore alla III ed ai soggetti che forniscono mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (architetti, ingegneri, geometri, etc.). Le Società organismi di attestazione (SOA) sono organismi di diritto privato che, su autorizzazione dell’Autorità nazionale anticorruzione, verificano l’esistenza nei soggetti esecutori di lavori pubblici degli elementi di qualificazione, ossia della conformità dei requisiti alle disposizioni comunitarie.
Quindi, senza patente per queste imprese non è possibile lavorare in cantiere.
SCADENZE
Successivamente alla richiesta ed in attesa del rilascio della patente a punti le imprese possono operare.
Fino al 31 ottobre 2024 il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81 può essere autocertificato, con invio all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it poi è necessario presentare la domanda di patente.
Di seguito forniamo un fac simile dell’autocertificazione:
AUTOCERTIFICAZIONE/DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER IL RILASCIO DELLA PATENTE A CREDITI
La/Il sottoscritta/o ________________________________________________________________________
nata/o a _________________________________________ (____) il ________________________________
in qualità di:
rappresentante legale dell’impresa ____________________________________________ (P.
IVA________________, iscritta alla Camera di Commercio di __________, al n. _________);
lavoratore autonomo_________________________________________(P. IVA________________,
iscritto alla Camera di Commercio di __________, al n. _________),
consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000;
AUTOCERTIFICA/DICHIARA ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti di cui
alle lettere a), b), c), d), e) e f) di cui all’articolo 1, comma 1, del D.M. 18 settembre 2024, n. 132, ove previsti
dalla normativa vigente.
La presente dichiarazione è valida fino al 31/10/2024 termine entro il quale il dichiarante si obbliga a
presentare la domanda attraverso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
In mancanza della presentazione della domanda entro il 31/10/2024, la presente dichiarazione non
consente di operare nei cantieri temporanei e mobili a partire dal 01/11/2024.
Luogo _____________________
Data _______________________
IL DICHIARANTE
__________________
A CHI VA RICHIESTA LA PATENTE A PUNTI E QUALI REQUISITI BISOGNA AVERE?
La patente a punti per i cantieri può essere richiesta accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE. Entro 5 giorni il datore di lavoro deve comunicare all’RLS ed all’RLST di aver richiesto la patente a punti.
Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi I soggetti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF)., se chi la richiede ha i seguenti requisiti (che possono essere autocertificati e attestati con dichiarazione sostitutiva atto di notorietà):
l'iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
l'adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell'impresa, come stabilito dall'articolo 37;
l'adempimento degli obblighi formativi da parte dei lavoratori autonomi, come previsto dal decreto;
il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
il possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
il possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF);
la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
ATTRIBUZIONE DEI CREDITI
Chi consegue la patente parte con 30 crediti ed è possibile lavorare nei cantieri solo se non si va al di sotto dei 15 crediti. In caso di patente con punteggio inferiore a 15 crediti, non è consentito avviare nuovi cantieri; ma è concesso solo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.
Non è possibile accumulare nella patente più di 100 punti: quindi oltre ai 30 crediti base si possono accumulare ulteriori 70 punti così suddivisi:
fino a 30 crediti per la storicità dell’azienda, cioè:
1. fino a 10 crediti assegnati all’atto del rilascio della patente, in base alla data di iscrizione del richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
2. fino a 20 crediti attribuiti in mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, con un incremento di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della patente.
fino a 40 crediti aggiuntivi per attività, investimenti o formazione, ossia:
1. di questi 40 crediti 30 si possono accumulare per attività che riguardano la salute e sicurezza sul lavoro nei seguenti casi:
• possesso di una certificazione SGSL conforme alla norma UNI EN ISO 45001, rilasciata da enti di certificazione accreditati da ACCREDIA o da organismi aderenti agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA;
• asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro, conforme all’articolo 30 del D.Lgs..81/2008, da parte di un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale, come previsto dall’articolo 51 dello stesso decreto, e che opera secondo la norma UNI 11751-1 riguardante l’adozione e l’efficace implementazione di tali modelli nel settore delle costruzioni e dell’ingegneria civile;
• investimenti in formazione aggiuntiva per i lavoratori, con particolare attenzione ai lavoratori stranieri, oltre alla formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza;
• certificazione del Mastro Formatore Artigiano che attesti la partecipazione a corsi di formazione pratica in cantiere sui temi della prevenzione e sicurezza;
• utilizzo di tecnologie avanzate, inclusi dispositivi sanitari, legati alla salute e sicurezza sul lavoro, basati su specifici protocolli di intesa;
• adozione del documento di valutazione dei rischi, anche laddove si possono applicare le procedure standardizzate;
• effettuazione di almeno due visite in cantiere da parte del medico competente affiancato dal RLST o RLS.
2. i restanti 10 crediti possono essere assegnati in base ai seguenti criteri:
• dimensione dell’organico aziendale;
• possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall’Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022;
• certificazione SOA di prima e seconda classifica;
• applicazione di standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera, anche per quanto riguarda appalti e lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I, del D.Lgs. 276/2003;
• attività di consulenza e monitoraggio effettuate dagli organismi paritetici previsti dall’articolo 51 del D.Lgs. 81/2008, con esito positivo;
• formazione linguistica per lavoratori stranieri;
• riconoscimento di incentivi da parte della Cassa edile/Edilcassa per operai inquadrati al primo livello, in servizio da oltre 18 mesi, pari o inferiori a un terzo del totale degli operai in azienda;
• possesso di requisiti reputazionali valutati attraverso indici qualitativi e quantitativi che esprimano l’affidabilità dell’impresa, il rispetto della legalità e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale;
• certificazione del regolamento interno delle società cooperative ai sensi dell’articolo 6 della Legge 142/2001.
Nello specifico esiste una tabella di assegnazione dei crediti aggiuntivi, con un punteggio per ogni attività allegato al DM 18 settembre 2024, n. 132
In caso di fusione, la società risultante dall’esito della fusione acquisisce il punteggio della società con il maggior numero di crediti.
In caso di trasformazioni societarie, ad esempio da spa a srl o da impresa individuale a società di persone, il nuovo soggetto giuridico mantiene il punteggio della patente del soggetto originario.
LA DECURTAZIONE DEI CREDITI
Viene previsto un vero e proprio lugubre prezziario a seconda del tipo di sinistro causato da colpa del datore di lavoro: 20 crediti per la morte del lavoratore; 15 crediti per l'inabilità permanente al lavoro, assoluta; 5 per l’inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di sessanta giorni, si rinvia alla tabella delle Decurtazioni per la Patente a Punti in Edilizia.
Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nella tabella, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave, ad esempio se nell’ambito del medesimo accertamento viene constatata la morte di un lavoratore (20 punti) e 4 infortuni sul lavoro che determinano l'inabilità permanente al lavoro, assoluta (15 punti ciascuno), in questo caso non sarà possibile decurtare il credito in misura eccedente ai 40 punti, ossia il doppio di 20 punti con i quali è punita la violazione più grave (criterio vantaggioso, visto che se si dovessero applicare le decurtazione per ogni violazione, i punti da decurtare sarebbero 80 (ossia 20+15+15+15+15).
Ai fini delle decurtazioni ci deve essere un accertamento con sentenza passata in giudicato o con ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, divenute definitive.
LA SOSPENSIONE CAUTELARE DELLA PATENTE
Inoltre, in presenza di eventi mortali con colpa grave del datore di lavoro l’Ispettorato Territoriale del Lavoro deve sospendere, in via cautelativa, la patente.
Invece, in presenza di infortuni da cui derivi una inabilità permanente assoluta o parziale del lavoratore con colpa grave del datore di lavoro l’Ispettorato Territoriale del Lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente.
Il periodo di sospensione della patente non può eccedere i 12 mesi.
Contro i provvedimenti di sospensione è possibile proporre ricorso gerarchico, entro trenta giorni alla Direzione Interregionale competente, che decide nei successivi trenta giorni. La mancata decisione si intende quale silenzio-rigetto. Accanto al ricorso amministrativo è sempre possibile quello giudiziale al TAR.
LA REVOCA DELLA PATENTE
La revoca della patente a punti avviene se l’INL (Direzione Interregionale del Lavoro o alla Direzione centrale della vigilanza e sicurezza dell’INL qualora il provvedimento interessi una azienda operante nei territori di più sedi interregionali o sia straniera) accerta la falsità delle dichiarazioni rese ai fini della dimostrazione dei requisiti per il rilascio della patente a punti, ossia quelle che riguardano:
L’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura;
L’adempimento da parte del datore di lavoro, dei dirigenti e dei lavoratori dell’impresa degli obblighi formativi previsti dall’art. 37, particolarmente corposi e richiamati, puntualmente, nei 14 commi che lo compongono;
L’adempimento da parte dei lavoratori autonomi richiedenti, degli obblighi formativi previsti dal D.L.vo n. 81/2008;
Il possesso del Documento unico di regolarità contributiva (DURC);
Il possesso del Documento di valutazione dei rischi (DVR), laddove previsto dalla normativa vigente;
Il possesso del Documento unico di regolarità fiscale (DURF), laddove previsto dalla normativa vigente;
In caso di revoca la patente non può essere nuovamente richiesta prima che siano trascorsi dodici mesi.
Anche contro la revoca è possibile agire dinanzi al TAR competente.
I CORSI DI RECUPERO DEI PUNTI PATENTE
In primo luogo, la patente viene incrementata di un punto ogni due anni se non ci sono decurtazioni fino ad un massimo di 20 punti.
Inoltre, è possibile recuperare i punti persi fino a un massimo di 15 crediti:
1. se l’impresa dimostrerà di aver completato i necessari corsi di formazione sulla sicurezza per datore di lavoro e per lavoratori interessati (requisito necessario)
2. ed eventualmente (requisito facoltativo) se l’impresa dimostrerà di aver posto in essere attività che riguardano la salute e sicurezza sul lavoro.
La valutazione sarà effettuata da una Commissione territoriale composta da rappresentanti dell’Inl e dell’Inail, alla seduta può partecipare un rappresentante dell’ASL e un rappresentante del RLST.
SANZIONI PER CHI OPERA SENZA PATENTE O CON PATENTE SOTTO I 15 PUNTI
La patente con punteggio inferiore a 15 crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili, salvo il completamento delle opere relative a un appalto o subappalto in corso di esecuzione, a condizione che i lavori già effettuati superino il 30% del valore del contratto.
Le imprese o i lavoratori autonomi sprovvisti di patente o con un numero di crediti inferiore a 15 sono soggetti a una sanzione amministrativa pari al 10% del valore complessivo dei lavori, con un importo minimo di 6.000€ (comma 11, art. 27 D.Lgs. 81/2008).
Tale sanzione non è soggetta alla procedura di diffida prevista dall’articolo 301-bis del Testo Unico sulla Sicurezza, riguardante l’estinzione agevolata delle violazioni amministrative in seguito a regolarizzazione.
Inoltre, i soggetti sanzionati sono esclusi dalla partecipazione a lavori pubblici, in conformità al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), per un periodo di sei mesi.
Ai sensi dell’art. 157 del D.Lgs. 81/2008, la mancata verifica della patente comporta per il committente o il responsabile dei lavori una sanzione amministrativa pecuniaria, dell’importo minimo di 711,98 euro e massimo di 2.562,91 euro.
LA FINALITÀ DELLA PATENTE A CREDITI, ALCUNE CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Se la patente a crediti è uno strumento pensato per combattere il lavoro sommerso e migliorare la vigilanza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 19 D. Lgs. n. 81/2008: “Al fine di rafforzare l'attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 27…), si può prevedere che lo strumento previsto serva a raggiungere questi scopi?
Di certo il meccanismo della patente a punti attiva un meccanismo di maggiore controllo da parte degli organi di vigilanza, che ora hanno un obbligo di maggiore intervento sugli attori dell’attività edilizia, il maggiore controllo, compatibilmente alla atavica carenza di organico degli ispettori del lavoro, potrà determinare. Allo stesso modo appare valorizzato e responsabilizzato anche il ruolo degli RLS ed RLST. Infatti, alle sedute della Commissione chiamata a pronunciarsi sui corsi di recupero punti dei datori di lavoro sono chiamati a partecipare, con funzione consultiva non vincolante evidentemente, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Di certo in quella sede potranno sollevare obiezioni alla avvenuta frequentazione dei corsi da parte dei lavoratori (si pensi a corsi frequentati “sulla carta”, ma sostanzialmente non compresi dal lavoratore straniero che non parla la lingua italiana). Ancora entro 5 gg il datore di lavoro che presenta la richiesta di patente a punto è obbligato a dare comunicazione all’RLS e all’RLST. Da qui si può dedurre un potere del RLS e dell’RLST di verificare quali siano i requisiti autocertificati dal datore di lavoro, proponendo una propria istanza di accesso agli atti ed in caso di discrepanza fra i requisiti autocertificati e quelli realmente esistenti potrà procedere alle doverose segnalazioni agli organi di vigilanza.
Tuttavia, dinanzi a poche luci, si addensano numerose ombre attorno al sistema della patente a punti in edilizia. Infatti, se da un lato in base all’art. 14 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 rimane per la generalità dei datori di lavoro una sospensione obbligatoria dell’attività da parte dell’INL laddove siano riscontrate le gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I (ad esempio Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi; Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione; Mancata formazione ed addestramento; Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile; Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS); Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto; Mancanza di protezioni verso il vuoto; Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno ;Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) ; Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto). Diversamente per i datori di lavoro che operano in edilizia parrebbe essere vigente un più blando sistema speciale che non prevederebbe l’automatica sospensione nei casi di gravi violazioni di cui all’allegato I del TU Sicurezza prima menzionate, ma solo il sistema delle decurtazioni dei punti patente, salvo i casi di sospensione cautelare per massimo 12 mesi, nei casi più gravi di morte od infortunio sul lavoro per colpa grave.
Ora, per gli imprenditori dell’edilizia è venuta meno la sospensione obbligatoria dell’attività e sostituita dal sistema della patente a punti?
E’ evidente che se il sistema fosse interpretato nel senso che ai datori di lavoro dell’edilizia si applichi il solo meccanismo della patente a punti e non la possibilità di sospensione obbligatoria di cui all’art. 14 del TU Sicurezza vi sarebbe una evidente illogicità del sistema, poiché si interverrebbe in misura più blanda nel settore, quello dell’edilizia, che ha mostrato maggiori criticità in materia di sicurezza sul lavoro negli ultimi anni. Per tali ragioni si deve ritenere che continui ad operare anche in edilizia la sospensione obbligatoria dell’attività nei casi di gravi violazioni di cui all’Allegato I del TU Sicurezza.
Del resto il sistema della patente a punti non produce un effetto realmente deterrente in quanto la decurtazione avviene solo dopo una sentenza definitiva a carico del datore di lavoro che, di solito, arriva dopo anni e anni.
Rimane l’effetto deterrente della sospensione cautelare della patente in caso di infortuni gravissimi o mortali, ma anche in questo caso la sospensione è subordinata a colpa grave. Si tratta di una categoria fino ad oggi non conosciuta nel sistema di sicurezza del lavoro, che contempla solo la colpa. Quindi, si aprirà un’amplissima discrezionalità da parte degli Ispettori del lavoro, forse insindacabile, nello stabilire se la colpa è di carattere grave o di carattere lieve, caso quest’ultimo che non legittima sospensione cautelare della patente.
In conclusione, se lo scopo della disciplina sulla patente a punti è migliorare la vigilanza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro nei cantieri, non pare che il sistema vada nella direzione di costituire un reale deterrente alle gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e forse si tratta dell’ennesima truffa delle etichette.