RLS, RSU, RSA ... nel mondo della rappresentanza dei lavoratori a volte l'abuso di sigle può generare confusione. Dietro le sigle però ci sono figure e persone che hanno il compito di tutelarti e difenderti e che possono essere molto utili nei momenti di difficoltà. Lo scopo di questa guida è raccontarti chi è e cosa fa una di queste figure, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), in modo che, in caso dovessi avere problemi legati alla sicurezza tu sappia a chi puoi rivolgerti e come ti può dare una mano.
Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza?
E’ un lavoratore come te ed è la persona alla quale ti puoi rivolgere per ottenere informazioni e tutela rispetto a tutti gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro in azienda, rappresenta i lavoratori.
Cosa fa il RLS?
L’RLS è figura che ti può essere di particolare aiuto se hai subito un infortunio sul lavoro, infatti può verificare nel tuo interesse che il Documento di Valutazione dei Rischi aziendale contempli adeguate misure di prevenzione dirette a prevenire la verificazione di eventi come l’infortunio da te subito. Si tratta di un documento che altrimenti non sarebbe accessibile al lavoratore e che ti può essere molto utile conoscere se intendi proporre ad una causa di risarcimento del danno alla salute.
Inoltre, laddove l’RLS verifichi che le misure previste sono inidonee a tutelare la salute dei lavoratori può farne segnalazione alle autorità competenti, in modo da far cessare il pericolo.
Nel dettaglio tutto quello che può fare l'RLS (art. 50 D. lgs. 81/2008):
1. può avere libero accesso ai luoghi ove si svolgono le lavorazioni;
2. può richiedere e ricevere tempestivamente (dal datore di lavoro), per l’espletamento della sua funzione, copia del DVR, anche su supporto informatico, che può essere tuttavia consultato esclusivamente in azienda.
3. deve essere consultato preventivamente e tempestivamente, in ordine all’organizzazione, programmazione ed attuazione delle attività prevenzionali nell’azienda o nell’unità produttiva in cui opera
4. può interloquire anche sulla scelta degli addetti al servizio di prevenzione;
5. deve essere informato dei rischi derivanti tanto dalle macchine, dagli impianti, dagli ambienti e dall’organizzazione del lavoro che dall’uso di sostanze e preparati pericolosi
6. può venire a conoscenza delle prescrizioni degli organi di vigilanza
7. può avanzare proposte di adozione di misure di prevenzione idonee alla tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori;
8. può partecipare alle riunioni periodiche sulla sicurezza;
9. deve ricevere un’adeguata formazione, partecipando ad appositi corsi;
10. può rivolgersi all’autorità competente (ASL, Direzione provinciale del lavoro e Autorità Giudiziaria) per sollecitare un intervento, qualora ritenga che le misure di protezione adottate siano insufficienti.
RLS: In che modo viene eletto?
Il Rappresentante è eletto dai lavoratori, con diverse modalità, a seconda del numero di dipendenti occupati nell’azienda (art. 47 d. lgs. 81/2008).
➟ NELLE AZIENDE CHE NON OCCUPANO PIU’ DI 15 LAVORATORI: I lavoratori votano il Rappresentante scegliendolo tra i dipendenti.
➟ NELLE AZIENDE CHE OCCUPANO PIU’ DI 15 LAVORATORI il Rappresentante per la sicurezza deve essere eletto o nominato all’interno delle rappresentanze sindacali aziendali (cioè deve essere RSA o RSU). Se l’azienda non dovesse disporre di questi organismi, il Rappresentante verrebbe scelto tra i lavoratori tramite votazione fra i dipendenti (Commissione per gli Interpelli in senso al Ministero del Lavoro nell’interpello 20 del 6 ottobre 2014)
L’RLS non può essere il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Le garanzie dell’azione del RLS?
A garanzia della nomina dell’RLS scelto dai lavoratori:
➟ il datore di lavoro e il dirigente devono comunicare in via telematica all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (lettera aa) dell'art.18 d. lgs. 81/2008)
➟ l’RLS deve ricevere i permessi retribuiti per lo svolgimento di tale attività, come le RSA e RSU (art. 50/2 d. lgs. 81/2008)
➟ l’RLS gode delle stesse garanzie di RSA ed RSU (art. 50/2 d. lgs. 81/2008), di conseguenza è stata dichiarata condotta antisindacale quella dell’azienda che non riconosce l’elezione dell’RSA e del RLS.
La nuova e recentissima pronuncia della Cassazione sul RLS
Il 25 settembre è stata pubblicata una nuova sentenza della Corte di Cassazione n. 38914/2023 che, come un fulmine a ciel sereno, ha avuto una forte risonanza tra i RLS. Si tratta della prima condanna penale nei confronti di un RLS, in cooperazione colposa con il datore di lavoro, per l’infortunio mortale di un lavoratore, schiacciato da 5 tonnellate di tubolari che gli rovinavano addosso mentre era intento a sistemarli, con l’utilizzo di un carrello elevatore, sulla scaffalatura dell’azienda.
Cosa veniva imputato al RLS? Di aver violato le sue attribuzioni previste dalla legge (art. 50 d.lgs. 81/2008), per aver omesso di sollecitare e segnalare adeguatamente al datore di lavoro le anomalie che quotidianamente si verificavano sotto i suoi occhi in azienda:
1. Il lavoratore vittima di infortunio veniva adibito alle mansioni di magazziniere nonostante fosse stato assunto con la mansione di impiegato tecnico (nello specifico disegnatore-geometra);
2. Il lavoratore non aveva ricevuto idoneo addestramento per svolgere la mansione di magazziniere e né tantomeno per poter utilizzare in sicurezza il carrello elevatore;
3. La scaffalatura era montata nel modo scorretto e non era in grado di supportare l’eccessivo peso dei tubolari che sulla stessa ogni giorno venivano posizionati.
A ciò deve aggiungersi che la conoscenza del RLS di tali violazioni risultava incontestata, dato che gli erano state espressamente segnalate dal RSPP.
Durante il processo, la Difesa insisteva sul fatto che il RLS fosse una figura esercente un ruolo di mera collaborazione, in quanto la legge non prevede che rivesta una posizione di garanzia in materia di salute e sicurezza (al contrario del datore di lavoro e dei suoi collaboratori). Ed infatti, al RLS non spettano funzioni di valutazione dei rischi, di adozione di opportune misure per prevenirli e nemmeno quella di formazione dei lavoratori o di controllo e sorveglianza. Queste sono tutte funzioni invece riconducibili al datore di lavoro. Il RLS non ha poteri decisionali, né la legge prevede a suo carico sanzioni amministrative e penali; svolge un ruolo di mera consultazione, che consiste nell’esprimere un parere preventivo del quale il datore di lavoro può anche non tenere conto.
Tuttavia, la Suprema Corte lo condannava, in quanto, a parere dei Giudici di legittimità, l’art. 50 del Testo Unico Sicurezza (d.lgs. n. 81/2008) attribuisce al RLS “un ruolo di primaria importanza quale soggetto fondamentale che partecipa al processo di gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro, costituendo una figura intermedia di raccordo tra datore di lavoro e lavoratori, con la funzione di facilitare il flusso informativo aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro (…). Così continuavano i Giudici: “L’imputato (RLS) non ha in alcun modo ottemperato ai compiti che gli erano stati attribuiti per legge, consentendo che il lavoratore fosse adibito a mansioni diverse rispetto a quelle contrattuali, senza aver ricevuto adeguata formazione e non sollecitando in alcun modo l’adozione da parte del responsabile dell’azienda di modelli organizzativi in grado di preservare la sicurezza dei lavoratori, nonostante le sollecitazioni in tal senso formulate dal RSPP”.
Una rassicurante soluzione interpretativa
Nel caso affrontato, la Cassazione ha dimenticato di sottolineare un particolare di fondamentale importanza: il RLS condannato rivestiva un altro ruolo: era anche membro del Cda, il quale, come tutti sappiamo, è equiparato al datore di lavoro per posizione di garanzia in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Dunque, la nuova sentenza della Cassazione non crea una nuova posizione di garanzia in capo al RLS che può tirare un respiro di sollievo, ed anzi si ritiene che la condanna penale nei confronti del RLS sia stata in gran parte determinata dall'ulteriore ruolo di membro del Cda da quest'ultimo rivestito. Ciò renderebbe di certo più ragionevole la sentenza, non solo perché la legge non attribuisce al RLS veri e propri “obblighi”, ma solo diritti, attribuzioni, facoltà, ma anche per il fatto che nella prassi delle relazioni del mondo del lavoro spesso i RLS non hanno le competenze e gli strumenti per svolgere al meglio quell'attività di consultazione, di informazione, di accesso e di formulazione di proposte, in costante rapporto con il datore di lavoro.
In conclusione, a nostro parere occorre tenere fermo, quale principio a cui fare riferimento, quello espresso pochi anni fa dalla stessa Cassazione del 19 ottobre 2017, n. 48286, ovvero che le funzioni del RLS «sono analiticamente indicate nell'art. 50, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 e rendono assolutamente chiaro come quel lavoratore sia chiamato a svolgere, essenzialmente, una funzione di consultazione e di controllo circa le iniziative assunte dall'azienda nel settore della sicurezza; non gli competono certamente quella di valutazione dei rischi e di adozione delle opportune misure per prevenirli e neppure quella di formazione dei lavoratori, funzioni che restano entrambe appannaggio esclusivo del datore di lavoro». La Corte concludeva con l'affermazione: «non a caso, con riguardo al RLS, la fonte normativa parla di “attribuzioni” mentre, in relazione alle condotte del datore di lavoro, si parla di “obblighi”».
Quindi, auspichiamo che il precedente della Cassazione sia irripetibile e sia stato determinato dal fatto che il RLS, nel nostro caso, era un “finto RLS”, poiché nei fatti rivestiva la qualifica di datore di lavoro.