Una volta al lavoratore non veniva garantita nessuna tutela in caso di infortunio o di malattia professionale. Dopo anni di lotte sindacali fortunatamente oggi la situazione è molto differente e in caso tu ti faccia male sul posto di lavoro o che il tuo lavoro diventi causa di patologie sono previste una serie di tutele economiche a tuo sostegno che vengono gestite ed erogate da INAIL, l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Questa guida è un po' più "tecnica" rispetto al solito, ma abbiamo voluto riportarti precisamente tutte le tutele che sono previste e il loro funzionamento.
Indennità per inabilità temporanea
Ti viene erogata da INAIL se sei assente dal lavoro a causa di infortunio o malattia professionale riconosciuto da INAIL (sostituisce la tua retribuzione)
➟ dal 4° giorno successivo alla data del tuo infortunio/malattia professionale fino alla guarigione clinica (68 dpr 1124/1965). Il giorno dell'infortunio/della diagnosi di malattia professionale e i successivi tre giorni sono a completo carico del datore di lavoro (73 dpr 1124/1965).
è calcolata sulla tua retribuzione media giornaliera dei 15 giorni precedenti l’evento ed è liquidata nella misura del:
• 60% fino al 90° giorno di inabilità
• 75% dal 91°giorno in poi
• i contratti di lavoro possono prevedere un'integrazione dell'indennità di temporanea da parte del datore di lavoro ad esempio, garantendo l’intera retribuzione.
In che modo ti viene pagata?
• Ti viene pagata direttamente da INAIL con accredito su conto corrente bancario o postale oppure
• Ti viene pagata dal datore di lavoro in busta paga, in caso di espressa richiesta dell'INAIL. Quindi di fatto il datore anticipa e poi INAIL lo rimborsa a fine mese.
Erogazioni per inabilità permanente
Se a seguito di infortunio o di malattia professionale ti viene accertata una inabilità permanente, ossia tale da condizionare per sempre la tua vita, l’INAIL ti riconosce differenti tipologie di tutele a seconda del grado di inabilità riscontrato (art. 13 d. lgs. 38/2000):
➟ Inabilità dall’1 al 5%: nulla ti viene pagato da Inail (franchigia)
➟ Inabilità dal 6 al 15%: Inail provvede a pagarti una somma in un’unica soluzione secondo le tabelle Inail che vengono periodicamente aggiornate.
➟ Inabilità pari o superiore al 16%: Inail provvede ad erogarti una rendita vitalizia con cadenza mensile. Questa rendita è costituita di due quote, una ristora il danno alla salute e l’altra le conseguenze patrimoniali della menomazione (le prevedibili difficoltà che incontrerai nello svolgimento dell’attività lavorativa).
Assegno di incollocabilità
E’ un assegno che ti può essere erogato mensilmente insieme alla rendita secondo importi rivalutati annualmente, e ne hai diritto se (180 dpr 1124/1965):
➟ Hai un’età non superiore ai 65 anni
➟ Viene accertata l a tua impossibilità di essere collocato in qualsiasi settore lavorativo
➟ Hai un grado di menomazione dell'integrità psicofisica- danno biologico -superiore al 20% per eventi verificatisi dal 1°gennaio 2007
Erogazione integrativa di fine anno
E’ una prestazione economica che ti può venire erogata una tantum una volta all’anno, se:
➟ ti viene riconosciuto un grado di inabilità permanente fra il 60 e il 100% dal 1 gennaio 2007
➟ il tuo reddito personale non superi i limiti stabiliti ogni anno dall'Inail ed il cui importo varia a seconda che tu sia titolare o meno di "assegno per assistenza personale continuativa".
Assegno per assistenza personale continuativa
E’ un assegno erogato che ti può venire erogato insieme alla rendita secondo importi rivalutati annualmente, se ti sono riconosciute una o più delle seguenti menomazioni derivanti da infortunio o malattia professionale (76 dpr 1124/1965):
➟ Riduzione della acutezza visiva, tale da permettere soltanto il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino (cm. 30) o più grave
➟ Perdita di nove dita delle mani, compresi i due pollici
➟ Lesioni del sistema nervoso centrale che hanno prodotto paralisi totale flaccida dei due arti inferiori
➟ Amputazione bilaterale degli arti inferiori: di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l’altro all’altezza del collo del piede o al di sopra; all'altezza del collo del piede o al di sopra, quando sia impossibile l’applicazione di protesi
➟ Perdita di una mano e di ambedue i piedi, anche se sia possibile l’applicazione di protesi
➟ Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore: sopra il terzo inferiore, rispettivamente, del braccio e della coscia; sopra il terzo inferiore, rispettivamente, dell’avambraccio e della coscia
➟ Alterazione delle facoltà mentali che apportino gravi e profondi perturbamenti alla vita organica e sociale
➟ Malattie o infermità che rendano necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.
Rendita ai superstiti
E’ una prestazione economica che ti può venire erogata se sei superstite di un lavoratore deceduto a seguito di un infortunio o di una malattia professionale rapportata al 100% della retribuzione annua (85 dpr 1124/1965).
Sei superstite del lavoratore deceduto se sei:
1. coniuge/unito civilmente: fino alla morte o a nuovo matrimonio
2. figli:
a. fino al 18° anno di età, senza necessità di ulteriori requisiti
b. fino al 21° anno di età, se studenti di scuola media superiore o professionale, viventi a carico e senza un lavoro retribuito, per tutta la durata normale del corso di studio
c. non oltre il 26° anno di età, se studenti universitari, viventi a carico e senza un lavoro retribuito, per tutta la durata normale del corso di laurea
d. maggiorenni inabili al lavoro, finché dura l'inabilità.
3. In mancanza di coniuge/unito civilmente e figli:
a. genitori naturali o adottivi, viventi a carico, fino alla morte
b. fratelli e sorelle, viventi a carico e conviventi, con gli stessi requisiti previsti per i figli.
Come si ottiene la rendita?
1. In caso di infortunio mortale provvede direttamente la sede Inail su denuncia del datore di lavoro. Se il datore di lavoro non presenta la denuncia, la sede Inail provvede su richiesta dei superstiti del lavoratore deceduto, in base alla documentazione sanitaria presentata da cui è possibile rilevare la causa della morte.
2. In caso di decesso del titolare di rendita diretta (ad es. nel caso in cui al lavoratore poi deceduto era stata riconosciuta una malattia professionale con un grado di inabilità permanente superiore al 16%) la sede Inail provvede, su richiesta dei superstiti del lavoratore deceduto e previa presentazione della documentazione sanitaria da cui è possibile rilevare la causa della morte.
La sede Inail è comunque tenuta a comunicare ai superstiti la possibilità di presentare la richiesta di rendita.
Dalla data di ricevimento della comunicazione della sede Inail, i superstiti hanno 90 giorni di tempo per presentare la richiesta stessa
3. In caso di decesso del lavoratore non titolare di rendita diretta i famigliari aventi diritto se la morte è causata da una patologia riconducibile all'attività lavorativa, possono inoltrare domanda entro 3 anni dalla data del decesso.
Assegno funerario
Se la morte avviene per causa lavorativa, Inail paga un assegno "una tantum”, il cui importo è rivalutato ogni anno (85 dpr 1124/1965):
➟ al coniuge superstite
➟ in mancanza, ai figli
➟ in mancanza, agli ascendenti
➟ in mancanza, ai fratelli e/o sorelle viventi a carico
➟ a chiunque dimostri di aver sostenuto le spese funerarie, qualora non esistano famigliari superstiti