Smart working e sicurezza sul lavoro

7.11.2021
Inail

Con il Covid 19 hai sperimentato e capito che il tuo lavoro d’ufficio può essere svolto in modalità agile ed ora che le cose vanno meglio stai continuando così. Ti senti più produttivo e riesci ad organizzare al meglio la giornata eliminando quei tempi quotidiani in metro o in macchina per raggiungere l’ufficio.

Certo, casa tua è confortevole, ma non è certo attrezzata come l’ufficio, ad esempio fra la tua scrivania ed il bagno ci sono dei fili sui quali hai sempre avuto paura di inciampare e poi tante ore davanti al monitor quando a casa non c’è una grande luminosità ti hanno sempre fatto venire un grande mal di testa. Ebbene, ti sei posto il problema se la tua postazione di lavoro agile, a casa o in altro luogo come la biblioteca o un locale pubblico è adeguata rispetto alla normativa in materia di salute e sicurezza. Hai pensato, con un po’ di angoscia, che se succede qualcosa non hai alcuna tutela a casa. Ed il tuo datore di lavoro, quali incombenze deve adottare per non incorrere in responsabilità e le ha adottate? Non sei riuscito a trovare risposta a questi interrogativi e, dopo una rapida ricerca su Internet, sei capitato sul questo blog con la speranza che noi possiamo darti una mano.

Ebbene, sappi che non è nostra intenzione deluderti e che siamo pronti a spiegarti cosa devi fare per lavorare in sicurezza anche quando sei in smart working. Nel corso di questa nostra guida sarà nostra cura spiegarti le differenze che ci sono fra smart working e lavoro ordinario anche per quanto riguarda le ricadute che ci possono essere sulla tua sicurezza.

Buona lettura allora!

I luoghi di lavoro

Anzitutto cosa intendiamo per “luogo di lavoro” ai fini della tutela antinfortunistica? E se il lavoro è in modalità smart/agile, anche casa tua diventa luogo di lavoro?

Il Testo unico sulla sicurezza (D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 art. 62) definisce i “luoghi di lavoro” come i posti in cui viene svolta l’attività lavorativa, più specificamente come “luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva”, nonché ogni altro luogo “accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro”. Significa che per la normativa antinfortunistica tutti gli spazi in cui viene svolta la propria mansione devono essere ambienti protetti e salubri, anche se si tratta di un’area in cui si accede saltuariamente per adempiere a una qualsiasi attività legata al proprio lavoro, indipendentemente dalle finalità- sportive, ludiche, artistiche, di addestramento o altro della struttura in cui essa si esplichi e dell'accesso ad essa da parte di terzi estranei all'attività lavorativa. Ad esempio è stato considerato luogo di lavoro un impianto di distribuzione di Gpl, con connesso serbatoio interrato, installato in un'area di un condominio privato, al servizio del condominio medesimo (Cass. pen. Sez. feriale Sent., 27/08/2019, n. 45316), allo stesso modo è stato considerato luogo di lavoro un “kartodormo” (Cass. pen. Sez. IV Sent., 27/11/2013, n. 2343).

È quindi “luogo di lavoro” anche quel percorso che sei costretto ad attraversare per raggiungere altre postazioni di lavoro o svolgere incombenze lavorative, così come è luogo di lavoro, ad esempio, la strada se sei un operaio dei cantieri stradali, il pullman se sei un autista o l’abitazione del tuo assistito se sei un lavoratore domestico.

E se lavori da casa sei comunque tutelato?

Prima di tutto, è bene specificare che esistono varie forme di lavoro a distanza. Negli ultimi anni, ad esempio, si è diffusa sempre di più la pratica dello “smart work”: una modalità di lavoro finalizzata al risultato in cui la persona che lavora ha flessibilità e autonomia nella scelta degli spazi, dei tempi e degli strumenti di lavoro da utilizzare.

In Italia, a partire dal 2017 (legge n. 81/2017), si è parlato di “lavoro agile” intendendo un’attività organizzata per fasi, cicli e obiettivi, senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro: può essere infatti eseguita a distanza in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa.

Sebbene con i concetti di smart work e lavoro agile il “lavoro” non è più strettamente legato al “luogo”, è tuttavia fondamentale mantenere la connessione con il concetto di “sicurezza”.

Gli obblighi del datore di lavoro smart

È ormai appurato che esistono dei rischi specifici per la salute connessi alle attività svolte in modalità smart: ergonomia della postazione di lavoro, rischi psicosociali, rischio elettrico, rischio rumore, sostanze presenti, rischio incendio ed esplosione, sindrome da visione al computer, rischio da campi elettromagnetici, microclima.

Il lavoratore agile è particolarmente esposto all’intensificazione dei ritmi (iper-connessione, superlavoro, dipendenza tecnologica, assenza di tempi di recupero), all’isolamento e alla connotazione labile dei confini tra spazi/tempi lavorativi e non lavorativi.

Ed allora il datore di lavoro deve garantire al lavoratore la sicurezza sul lavoro anche a casa: l’art. 22 della legge n. 81/2017 prevede l’obbligo del datore di lavoro di garantire la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile. A tal fine, egli deve consegnare al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza un’informativa scritta, in cui siano individuati i rischi, generali e specifici, connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Ad esempio il datore di lavoro deve stabilire sicuramente degli obiettivi che il lavoratore deve conseguire, tuttavia dovrà preoccuparsi anche che costui lavori in una posizione ergonomica, dovrà fissare dei limiti massimi di orario lavorativo, indicare degli obblighi di effettuare pause ulteriori a quelle ordinarie, ove necessarie in considerazione del lavoro svolto davanti al monitor o tramite l’uso intensivo del telefono, prevedendo delle misure di sicurezza che evitino il rischio di danni da superlavoro.

Questi obblighi del datore di lavoro trovano del resto piena correlazione nell’art. 28 co. 1 del Testo unico sulla sicurezza (D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81), che prevede espressamente che il datore di lavoro nel proprio DVR ha l’obbligo di prevedere i rischi derivanti dallo stress da lavoro correlato.

In altri termini se il datore di lavoro non pone e prevede per iscritto dei limiti al superlavoro del dipendente anche a casa e tale fattore stressante determina una patologia nel lavoratore, il datore di lavoro potrà rispondere civilmente e penalmente del danno alla salute subito dal lavoratore.

Ad esempio, in uno dei rarissimi interventi della Cassazione sul tema (Cass. pen. Sez. IV Sent., 14/12/2012, n. 11062) ha ritenuto responsabile un datore di lavoro per l’infortunio occorso al dipendente, in quanto nel DVR non aveva previsto alcuna procedura che limitasse la durata delle operazioni per evitare affaticamenti e nel caso concreto l’infortunio si era verificato proprio a causa di una caduta determinata dall’affaticamento (fattore stressante) alla fine della giornata lavorativa, con attività ripetitiva senza interruzioni.

Come ti abbiamo già spiegato nella guida “Infortunio sul lavoro e risarcimento: come ottenerlo” se vi fossero violazioni del datore di lavoro delle regole che abbiamo indicato sarà possibile per il lavoratore chiedere tutti i danni che sono derivati da tali inosservanze.

Se da una parte, ai sensi del Jobs Act, è il datore di lavoro a dover garantire la salute e sicurezza del lavoratore agile, dall’altra è il lavoratore stesso a dover cooperare verificando in maniera attiva le condizioni di adeguatezza della propria postazione lavorativa. L’obbligo di cooperazione del lavoratore nell’attuazione delle misure di prevenzione è già previsto dall’art. 20 del Testo unico sulla sicurezza (D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) deve ritenersi ancor più intenso nel caso di lavoro agile, poiché l’attività lavorativa a si svolge in luoghi che sono di dominio del lavoratore e che quindi costui conosce meglio del datore di lavoro, anche quanto a possibili rischi connessi (si pensi al lavoratore che sottace al datore di lavoro di abitare in un luogo che presenta rischi costanti di caduta ad esempio perché le  scale non sono dotate di parapetti).

Quindi, il lavoro smart/agile è innovativo non solo per la finalità che porta a privilegiare la flessibilità e una maggiore conciliazione di vita e lavoro, ma anche in un’ottica di tutela della salute e sicurezza: il lavoratore viene investito della responsabilità di cooperare con il datore di lavoro nella messa in sicurezza della propria attività.

La tutela contro gli infortuni sul lavoro in modalità agile

Anche se lavori da casa, inoltre, avrai diritto alla tutela assicurata da Inail in caso di infortunio sul lavoro, ne abbiamo già parato nella nostra guida: “Cosa puoi chiedere ad Inail in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale”.

La tutela Inail nel caso di lavoro agile necessitava però di alcune precisazioni date dalla circostanza che la prestazione lavorativa viene resa al di fuori dei locali aziendali. Per questo motivo la legge (art. 23 della l. n. 81/2017) ha esteso espressamente la tutela assicurativa Inail al lavoratore “agile” (comma 2), ed ha previsto (comma 3) la sussistenza dell’infortunio sul lavoro qualora l’evento lesivo sia in diretta connessione con la prestazione lavorativa, e ciò anche relativamente all’infortunio in itinere.

La prestazione svolta dal lavoratore agile segue, pertanto, le medesime logiche di assicurabilità delle altre tipologie di lavoratori (si indennizza anche l’infortunio determinato da colpa del lavoratore), con esclusione del c.d. rischio elettivo, ossia di quel rischio derivante da un comportamento volontario del lavoratore, abnorme e svincolato da qualsiasi caso di forza maggiore, in conseguenza del quale si è verificato un infortunio sul lavoro.

La Circolare INAIL n. 48 del 2017 stabilisce infatti che il lavoratore agile è tutelato per gli infortuni collegati al rischio proprio dell’attività lavorativa, ma anche per quelli connessi alle attività accessorie purché strumentali allo svolgimento delle mansioni del profilo professionale del lavoratore.

Nell’informativa INAIL sullo smart working viene inoltre specificato che “il lavoratore è tenuto ad adottare un comportamento coscienzioso e prudente, escludendo luoghi che lo esporrebbero a rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici della propria attività svolta in luoghi chiusi”. Ad esempio si dubita possa essere indennizzato il lavoratore che subisce un infortunio a seguito di incendio determinato da un impianto elettrico della propria abitazione non a norma, incendio che è divampato al di là dello svolgimento dell’attività lavorativa al telefono del lavoratore oppure al lavoratore che svolge attività di lavoro in un locale pubblico e che viene coinvolto in una rissa che ivi si verifica. Se ciò avviene il lavoratore che si fa male può non essere tutelato dall’INAIL. Ricordiamo infatti che il lavoratore agile assunto con contratto di lavoro subordinato ha le stesse tutele INAIL contro gli infortuni come i lavoratori che operano in sede.

Pertanto, anche nel caso di infortunio durante il lavoro da casa dovrai subito attivarti avvertendo il datore di lavoro che presenterà la denuncia all’INAIL e dovrai inoltrare l’apposito certificato tramite Pronto Soccorso o tramite il proprio medico di base (ne abbiamo già parlato nella nostra guida: “Come fare in caso di infortunio sul lavoro”). L’incidente verrà riconosciuto dall’istituto assicuratore qualora la tua abitazione o altro luogo in cui presti lavoro agile siano regolarmente dichiarati al datore di lavoro e qualora l’infortunio non sia cagionato da fattori che nulla hanno a che vedere con l’attività lavorativa da te svolta.

Infine, l’INAIL riconosce anche l’infortunio in itinere occorso nell’itinerario dalla tua casa verso altro luogo (ad esempio se per lavorare in smart work ti sposti da casa alla biblioteca nella quale hai deciso di lavorare).

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