Preposto alla sicurezza sul lavoro

9.9.2023
Danno Differenziale

CHI E' IL PREPOSTO?

Cominciamo col dire che se sei un “capo squadra”, “capo reparto”, “capo turno” o “capo cantiere”, se impartisci direttive o dai istruzioni ai tuoi colleghi, se supervisioni il loro lavoro per appurare che tutto fili liscio, allora con ogni probabilità sei anche un preposto.

Se sei un preposto, le domande più comuni che balenano continuamente nella tua mente sono: “Se un mio collega si fa male ne sarò io responsabile?”, “Cosa devo fare per evitare di rispondere dell’infortunio di un mio collega?”. È proprio a queste domande che tenteremo di dare delle risposte.

Come ben saprai, il ruolo che rivesti non è affatto da prendere alla leggera, il preposto rappresenta un’importante figura di garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori. Per la sua presenza sul campo, è colui che più di tutti è in grado di garantire la massima sicurezza possibile sul luogo di lavoro. Se così stanno le cose e se è vero che “Da un grande potere derivano grandi responsabilità”, con le indicazioni che seguono cercheremo di renderti la vita più facile, con semplici informazioni che potrebbero fare la differenza.

Partiamo dalle origini, dalla domanda che può sembrare la più elementare ma che in realtà non lo è: “Come faccio a sapere se sono o no un preposto?” I più aggiornati di voi sapranno (per i meno aggiornati tranquilli, ve lo diciamo noi) che le norme sul preposto sono state recentemente innovate dalla L. 215/2021, che, tra le modifiche più importanti, ha gravato il datore di lavoro e il dirigente di un nuovo obbligo, quello di nominare il preposto necessariamente con un atto esplicito. Non viene specificata la forma, quindi l’atto di nomina può essere una lettera di incarico, l’inserimento nell’organigramma, un mansionario e via dicendo. Di certo una nomina espressa aiuterà a definire con più precisione i ruoli e ad evitare confusione, tuttavia, non è tutto oro quel che luccica.

Ancor prima che nascesse il nuovo obbligo di nomina espressa, esisteva, ed esiste tutt’ora, un personaggio che nel teatro della sicurezza interpreta la parte del protagonista, anche se da dietro le quinte e forse senza saperlo: è colui che dirige lo spettacolo anche se a lui una vera parte il regista non l’ha mai assegnata. Ma chi è questo misterioso personaggio? È il “Preposto di fatto” (art. 299 T.U.).

Cosa ci dice questo articolo? È molto semplice, anche se non siete stati nominati preposti in forma solenne dal vostro datore di lavoro, nel momento in cui, di fatto, sul campo avete una posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive da eseguire, allora dovrete ritenervi comunque preposti.

QUALI SONO GLI OBBLIGHI DEL PREPOSTO?

Fatta questa breve premessa, chi recita la parte del preposto, con o senza nomina espressa, dovrebbe continuare la lettura per conoscere quali sono gli obblighi ai quali deve adempiere per poter dormire serenamente la notte senza l’incubo di recarsi a lavoro l’indomani e ritrovarsi catapultato in un processo per risarcimento danni da infortunio.

Ci servirà sfogliare le pagine del Testo Unico Sicurezza e soffermare la nostra attenzione su qualche riferimento normativo. Gli obblighi del preposto sono indicati all’art. 19, intitolato per l’appunto “Obblighi del preposto”, del D.lgs. 81/2008, meglio conosciuto col nome di “Testo Unico Sicurezza”. Vediamo cosa dice, semplificando al massimo il dato normativo (eccessivamente aulico):  

Voi preposti, secondo le vostre attribuzioni e competenze, dovrete:

Sovrintendere e vigilare sul rispetto da parte dei vostri colleghi dei loro obblighi di legge, delle disposizioni di sicurezza previste a livello aziendale, e soprattutto, controllare sempre che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione.

Nel caso in cui i lavoratori sui quali vigilate non rispettino le regole, o comunque le disposizioni impartite dal datore di lavoro o dal dirigente, dovrete intervenire, ribadendo la necessità di osservare le misure di sicurezza.

Tuttavia, ciò potrebbe non essere sufficiente. Potrebbe capitare che i vostri colleghi siano più testardi del previsto e si ostinino a ignorare le vostre indicazioni, in tal caso saranno necessarie le maniere forti: dovrete interrompere l’attività del lavoratore ribelle e informare immediatamente i vostri superiori.

L’obbligo di supervisione può spaventare, la maggior parte delle volte i lavoratori da controllare sono numerosi e il luogo di lavoro può essere ampio e dispersivo. Attenzione, la legge non vi richiede di controllare a vista tutti i lavoratori! La vostra supervisione non potrà mai essere illimitata o ininterrotta, anche perché altrimenti chi lavorerebbe al posto vostro?

La domanda sorge spontanea: “Quali sono i limiti entro cui devo supervisionare i miei colleghi?” La risposta è semplice, non potrai essere chiamato a rispondere nel caso in cui un tuo collega si sia fatto male perché non ha rispettato le misure di sicurezza solo in quella singola occasione e tu, in quel momento, non avevi le capacità di evitare l’infortunio in quanto occupato a lavorare, magari in una postazione distante rispetto alla sua.

Potrai invece essere giudicato responsabile solo laddove il mancato rispetto da parte del lavoratore infortunato delle norme antinfortunistiche sia stato da te consentito con il tuo connivente assenso implicito, oppure sia stato reso possibile dalla tua sorveglianza negligente.

“Connivente assenso implicito”, “Sorveglianza negligente” che paroloni… andiamo con calma! Vediamo casi pratici: se tu, preposto alla sicurezza, sai che è prassi della tua squadra utilizzare un muletto come scala per prelevare casse di frutta poste su ripiani alti, e non fai nulla per impedire che tale pericolosa prassi venga interrotta, allora sarai responsabile!

Ma nel caso in cui il tuo collega, per la prima volta, quel giorno si sia svegliato pigro, l’apposita scala da utilizzare sia troppo lontana e decida di arrampicarsi sul muletto per prelevare la cassa di frutta in altura e malauguratamente si infortuni, tu, anche se preposto alla sicurezza, non hai la sfera di cristallo, non puoi prevedere il futuro e men che meno le decisioni impulsive dei tuoi colleghi, in tal caso non sarai chiamato a rispondere dell’infortunio. A meno che, ovviamente, il tutto non avveniva proprio sotto i tuoi occhi e mentre il tuo collega si cimentava nella scalata del muletto tu ti dilettavi a messaggiare su WhatsApp, in tal caso potrebbe parlarsi di sorveglianza negligente.

L’obbligo di sorveglianza del preposto non si estende solo ai colleghi di lavoro, ma anche a soggetti terzi, intrusi sul luogo di lavoro. Vi raccontiamo di un precedente giurisprudenziale, con cui è stato giudicato responsabile un preposto per l’infortunio occorso ad un passante nel cortile di un supermercato, schiacciato da un carrello elevatore che operava all’esterno. Non temete, in tal caso che il preposto non avesse sorvegliato diligentemente era evidente: durante l’operazione di scarico merci nel cortile del supermercato, avrebbe dovuto accertarsi che non ci fossero passanti, prima di dare il via alla manovra del carrello elevatore. Del resto, anche prima di fare retromarcia con l’automobile occorre guardare a destra e sinistra e solo dopo premere l’acceleratore!

Sperando di aver illustrato in modo chiaro l’obbligo di supervisione, proseguiamo con l’esame degli altri obblighi normativi.

Un obbligo altrettanto importante al quale voi preposti siete chiamati a rispondere è il cosiddetto “Obbligo informativo”. Nel caso in cui vi rendeste conto che un’attrezzatura di lavoro, un mezzo, o i dispositivi di protezione individuale presentino dei difetti, dovrete segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia i difetti riscontrati, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro.

Se necessario, dopo aver rilevato pericoli, difetti, deficienze, malfunzionamenti, dovrete anche interrompere temporaneamente l'attività; potrebbe essere molto pericoloso il persistente utilizzo di una macchina rotta, malfunzionante o vecchia, sempre fermo restando il dovere di segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.

Se vi state chiedendo quale sia il modo migliore per segnalare una prassi scorretta, un malfunzionamento di una macchina, o il difetto riscontrato perché in azienda vengono utilizzate pericolose attrezzature preistoriche ed è giunta l’ora di cambiarle, oltre alla comunicazione orale con i vostri superiori, è sempre consigliato segnalare in forma scritta, non necessariamente con carta e penna, ma anche tramite un messaggio via cellulare al vostro datore o al dirigente. Così nessuno potrà accusarvi di aver omesso di segnalare situazioni pericolose.

In pratica, il preposto è una sorta di “Detective Conan dell’efficienza”, che partecipa in prima linea, insieme con il datore di lavoro e il dirigente, all’efficacia dell’organizzazione della sicurezza.

Non solo quelle di un detective, il preposto alle volte può assumere le vesti di un vero e proprio addetto all’ordine pubblico o quelle di un evacuatore. Infatti, in caso di emergenza, si pensi ad un incendio, o ad un insolito e improvviso vapore/fumo che fuoriesce improvvisamente da una macchina, il preposto dovrà richiedere ai lavoratori di rispettare le misure per il controllo delle situazioni di rischio e dovrà dare istruzioni affinché, in caso di pericolo, i lavoratori abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa.

È scontato dire che in tali situazioni di pericolo, il preposto dovrà astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere a lavorare, almeno fin quando il pericolo non sarà definitivamente cessato.

Avete ragione, quante responsabilità! Sorvegliante, controllore, informatore, detective, addetto alla sicurezza…tuttavia, tutte queste competenze possono essere acquisite, ma solo grazie ai corsi di formazione, ai quali il preposto DEVE necessariamente partecipare. L’ultimo obbligo previsto dall’art. 19 T.U. n. 81/2008 è proprio questo: frequentare appositi corsi di formazione.

La vostra formazione è elemento indispensabile per raggiungere la massima sicurezza possibile sul luogo di lavoro, proprio per questo non potete sfuggire alle lezioni, eh già! Occorre tornare a scuola, d’altronde si tratta solo di 8 ore! Il preposto che rifiuta una corretta formazione rischierà ben precise sanzioni. Certo è che tali corsi devono essere ben organizzati, non devono rappresentare una perdita di tempo ma un momento di formazione, informazione e addestramento. Proprio per questo, se ritenete che il corso sia tenuto in modo frettoloso e inefficiente, lamentatevi con chi di dovere, fatevi sentire! Meglio risultare rompiscatole prima che ricevere eventuali accuse dopo, nel malaugurato caso di infortuni sul lavoro.

Non abbiate paura di farvi sentire quando vi balzano agli occhi problemi attinenti alla sicurezza, nemmeno nei confronti del vostro datore, non correrete nessun rischio di licenziamento dato che il preposto non può subire alcun pregiudizio a causa dello svolgimento della propria attività, altrimenti si tratterebbe di licenziamento ritorsivo (nullo).

IL PREPOSTO PUO' ESSERE ANCHE DELEGATO ALLA SICUREZZA DAL DATORE DI LAVORO?

Prima di salutarvi, volevamo rispondere ad un’ultima spinosa domanda: “Il datore di lavoro potrebbe delegarmi i suoi poteri in materia di prevenzione?”. Ebbene, facciamo rispondere l’art. 16 del Testo Unico Sicurezza, che ci dice che la risposta a questa domanda è "Si, ma ci sono dei limiti"!

È consentita esclusivamente la cosiddetta delega di funzioni, con la quale il vostro datore potrà trasferire su di voi i suoi poteri e obblighi in materia di prevenzione; ma attenzione, la delega è valida solo se presenta determinati requisiti: deve avere la forma di atto scritto recante data certa, e l’accettazione della delega deve avvenire sempre in forma scritta.

E una volta firmata l’accettazione quali superpoteri acquisirete? Non vi ha punti nessun ragno geneticamente modificato per cui No, non riuscirete a sparare ragnatele dalle mani! In compenso però possiederete poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla natura delle funzioni delegate, nonché il potere di autonomia di spesa; infatti, il delegato dovrà avere i mezzi finanziari sufficienti a realizzare le misure di prevenzione previste.

Il datore di lavoro vi ha scelti perché possedete particolare professionalità ed esperienza, vi ha trasferito i suoi poteri; tuttavia, non potrà scrollarsi di dosso tutte le sue responsabilità così facilmente, su di lui continuerà comunque e gravare un obbligo di vigilanza nei vostri confronti, per verificare se state esercitando al meglio le funzioni delegate.

A proposito della natura multitasking del preposto, alle volte vi potrà capitarvi di dover interpretare la parte dell’agente del traffico! Ebbene sì, avete letto bene, nel momento in cui il vostro datore venisse da voi e vi dicesse con tono imponente: “Io non ho voglia quindi ti delego a valutare tutti i rischi, ad elaborare il DVR aziendale e anche a designare l’RSPP!”, voi a quel punto una sola cosa dovrete fare: soffiare nel fischietto e rispondere “ALT!”, sono funzioni tutte non delegabili e che può eseguire SOLO il datore di lavoro.

Siamo giunti alla conclusione, speriamo di aver risolto anche solo qualcuno dei vostri dubbi e di aver alleggerito il peso della responsabilità che i preposti un po’ più paranoici avvertono sulle loro spalle. A tal proposito, accettare la carica di preposto non è obbligatorio, si può sempre rifiutare, ma in tal caso ricordatevi dell’evanescente personaggio del Preposto di fatto: attenti sempre a non recitare il ruolo da dietro le quinte, altrimenti vi ritroverete ugualmente con il sipario aperto e tutti i riflettori puntati su di voi.

Nonostante sia di certo un ruolo impegnativo, il preposto è l’anello indispensabile all’interno dell’organizzazione della salute e della sicurezza, e con i dovuti accorgimenti può fare la differenza e contribuire a rendere l’ambiente lavorativo un posto sicuro, per sé e per gli altri.

Di seguito abbiamo deciso di riservare uno spazio dedicato a tutte le novità che man mano interverrano sulla figura del Preposto, così da tenervi sempre aggiornati!

Vi segnaliamo la recentessima Cassazione Penale Sez. IV 22/11/2023 n 46855 che conferma la condanna di un preposto per morte di un lavoratore, caduto da 10 metri di altezza. Nel caso, la Corte ha ritenuto pacifico che l'imputato rivestisse il ruolo di preposto-capocantiere al momento del sinistro, sia perchè era il referente diretto degli operai, al quale riferivano il lavoro svolto e dal quale prendevano direttive su quello da espletarsi, sia perchè egli stesso aveva ammesso di essere stato nominato responsabile del cantiere; inoltre, disponeva di un'adeguata competenza tecnica ed aveva ricevuto una specifica formazione: sussistevano dunque tutte le caratteristiche tipiche della posizione di garanzia.

Considerato il suo ruolo di preposto, è stato ritenuto colpevole per aver con negligenza, imprudenza ed imperizia, nonchè per violazione delle norme poste a tutela della sicurezza sul lavoro, cagionato la morte del lavoratore, in ragione della riscontrata carenza di presidi di sicurezza contro la caduta dall'alto, sia di tipo collettivo, ad esempio ponteggi, reti di sicurezza, tavole, sia individuali, come linea vita o cinture di sicurezza. Inoltre, veniva considerato colpevole per aver fatto proseguire i lavori, nonostante il giorno precedente rispetto al sinistro, fosse stato informato verbalmente dal Responsabile per la sicurezza del cantiere della necessità di sospendere i lavori, vista l'assenza di idonee misure di sicurezza in cantiere contro la caduta dall'alto.

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza è stata investita dalla Camera di Commercio di Modena dei seguenti quesiti:

  • è sempre applicabile l'obbligo di individuare il preposto?
  • se nelle piccole realtà aziendali dove il datore di lavoro è anche preposto, si dovrà comunque provvedere alla sua individuazione?
  • il datore di lavoro può essere preposto?
  • si deve individuare comunque un preposto anche laddove un'attività lavorativa non abbia un lavoratore che sovraintenda l'attività di altri lavoratori?

Il 23.11.23 con l'Interpello n. 5/2023 la Commissione per gli Interpelli forniva le seguenti risposte:

dalla combinata lettura di tutte le seguenti disposizioni del Testo Unico Sicurezza: art. 2 co. 1 lett. e), art. 18 co. 1 lett. b-bis), art. 19 co. 1 lett. a) e lett. f-bis), art. 37 co. 7 e co. 7-ter), art. 55 co. 5 lett. d),

emerge che l'intento del Legislatore sia quello di rafforzare la figura del preposto... dunque, queste le risposte offerte ai quesiti:

  • sussiste sempre l'obbligo di individuare un preposto;
  • il datore di lavoro può essere individuato come preposto solo in casi estremi ed eccezionali, ad esempio quando vi sia una una modesta complessità organizzativa dell'attività lavorativa ed effettivamente sia solo il datore di lavoro a sovraintendere l'attività altrui;
  • nel caso in cui in un'impresa vi sia solo un lavoratore, non potrà essere preposto di sé stesso, quindi le funzioni di preposto dovranno essere svolte necessariamente dal datore di lavoro.

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