Chi è il committente dei lavori, quali obblighi ha in materia di sicurezza sul lavoro?

21.7.2022
Danno Differenziale

Se lavori per un’impresa chiamata a eseguire un lavoro o una prestazione per conto di un committente, e ti fai male in occasione di lavoro,  la responsabilità dell’infortunio può essere a determinate condizioni in capo al committente stesso, anche se sei lavoratore autonomo e non hai vincoli di subordinazione nei suoi confronti.

Da un altro punto di vista se hai deciso di iniziare finalmente i lavori di restauro della tua abitazione ed hai affidato l’esecuzione dei lavori ad un’impresa stai attento e prenditi un po’ di tempo per leggere le righe che seguono: se si verifica un incidente sul lavoro ai dipendenti della ditta che hai scelto per i lavori ci sono casi nei quali potresti incorrere in responsabilità.

Quindi, attenzione e buona lettura!

Chi è il committente? Che responsabilità ha?

Ma allora chi è il committente dei lavori?

Il committente è colui che ordina ad altri l’esecuzione di un lavoro, di una prestazione, o chi dà mandato ad altri di acquistare o vendere beni per suo conto.

Può essere una persona fisica nel caso di un lavoro privato, una persona giuridica nel caso di un lavoro per un'azienda, un ministero nel caso di un lavoro pubblico.

Si può diventare “committenti” anche per piccoli lavori, quando ad esempio si vuole costruire un fabbricato per l’abitazione o a scopo produttivo, o quando si possiede un immobile da ristrutturare o si amministra un condominio.

Attenzione però alle responsabilità che questo ruolo determina, soprattutto in ambito di salute e sicurezza sul lavoro. Se, ad esempio consideriamo un privato che vuole commissionare un’impresa per dei lavori, la scelta di tale impresa deve essere ben ponderata. Infatti, come il datore di lavoro, così anche il committente ha il dovere di sicurezza e pertanto, in caso di infortuni sul lavoro il committente inadempiente ne risponde in prima persona.

Questo non significa che il committente debba esercitare un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori. Non significa neanche che deve essere lui a redigere il piano di sicurezza e coordinamento.

Quali obblighi ha il committente per legge?

Ma allora chi è il committente dei lavori per la legge?

Una volta la legge non si occupava del committente, il legislatore non ha disciplinato la figura del committente nelle originarie normative in materia di salute e sicurezza dei lavoratori: né con il d.P.R. 547/1955, né con successivi 302/1956 e neppure con il d.lgs. 626/1994. Quest'ultimo provvedimento normativo con l'art. 7 prendeva, infatti, in considerazione la sola figura del datore di lavoro quale referente soggettivo degli obblighi previsti dalla medesima disposizione, in relazione all'affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici anche artigiane, nella propria azienda o nell'ambito del ciclo produttivo, regolando il rischio interferenziale fra le imprese ivi operanti.

In mancanza di una espressa codificazione dell’attività del committente, le sentenze della Cassazione ritenevano punibile il committente in caso di verificazione degli infortuni sul lavoro dei dipendenti dell’impresa da lui scelta per i lavoro solo quando costui avesse travalicato il ruolo di semplice conferimento delle opere, ingerendosi nell'organizzazione per la loro esecuzione (cfr. Sez. 6, n. 5393 del 09/03/1973 Gigliarelli, Rv. 124600; ; Sez. 6, n. 2488 del 07/07/1975, Lambertini, Rv. 132495; Sez. 4, n. 4862 del 04/03/1982 - dep. 11/05/1982, Venturella, Rv. 153611; Sez. 4, n. 1119 del 30/10/1981 - dep. 06/02/1982, Bellucco, Rv. 152016; Sez. 3, n. 11513 del 05/07/1985, Catavolo, Rv. 171239; Sez. 4, n. 2731 del 12/01/1990, Bovienzo, Rv. 183507): insomma poteva essere responsabile il committente solo quando fosse divenuto un alter ego dell’impresario da lui scelto, ponendosi alla direzione dei lavoratori.

Nel progresso del tempo le sentenze hanno allargato ancor di più la responsabilità del committente, affiancante quella del datore di lavoro e del direttore dei lavori. Quindi, si è giunti a ritenere responsabile il committente sono solo quando costui provvedeva alla impartizione di direttive od al diretto conferimento di progetti che essi stessi siano fonte di pericolo, ma anche quando abbia commissionato o consentito l'inizio dei lavori, pur in presenza di situazioni di fatto parimenti pericolose (Sez. 3, n. 8134 del 24/04/1992, p.c. in proc. Togni, Rv. 191387) od ancora quando allo svolgimento di opere in un cantiere gestito dall'appaltante o su strutture o con strumentazioni che gli appartengono e che il medesimo abbia l'obbligo di mantenere in efficienza (cfr. Sez. 4, n. 2800 del 15/12/1998 - dep. 02/03/1999, Breccia A. ed altro, Rv. 213226). Quindi, secondo queste sentenze anche chi affidava ad un’impresa la ristrutturazione della propria abitazione rispondeva dell’infortunio del dipendente dell’impresa se di fatto dirigeva i lavoratori o se avesse affidato i lavori su un immobile pericolante.

Il mutamento della disciplina interviene con l'introduzione del d.lgs. 494/1996, che definisce la figura del committente come colui che per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione (art. 2 comma 1", lett. b) prima parte, richiamando anche l'art. 3 del d.lgs. 626/1994) e precisa le responsabilità su di lui incombenti, che derivano sostanzialmente dalla violazione degli obblighi sull'informazione sui rischi dell'ambiente di lavoro e da quelli inerenti alla cooperazione nell'apprestamento delle misure di protezione e prevenzione (art. 7 d. lgs. 626/1994, ora art. 26 d.lgs. 81/2008) (cfr. In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nel caso di prestazione lavorativa in esecuzione di un contratto d'appalto, il committente è costituito come corresponsabile con l'appaltatore per le violazioni delle misure prevenzionali e protettive sulla base degli obblighi sullo stesso incombenti ex art. 7 D.Lgs. n. 626 del 1994. (Sez. 3, n. 1825 del 04/11/2008 - dep. 19/01/2009, Pellegrino e altro, Rv. 242345).

Nel 2008 il TU Sicurezza ha disciplinato all’art. 89, comma 1" lett. b) del d.lgs. del 9 aprile 2008 n. 81, la figura del committente e lo definisce come soggetto 'per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione'.

Quindi, ora la figura del committente è stata trasformata da soggetto privo di autonoma responsabilità a soggetto che riveste responsabilità proprie (oggi descritte dall'art. 90 d.lgs. 81/2008), la giurisprudenza più recente ha ritenuto che diversamente dal committente non può esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori con la conseguenza che ai fini della configurazione della responsabilità del committente, occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo. (Sez. 4, n. 3563 del 18/01/2012 - dep. 30/01/2012, Marangio e altri, Rv. 252672; nel medesimo senso Sez. 4, Sentenza n.44131 del 15/07/2015, Rv. 26497; Sez. 4, n. 27296 del 02/12/2016 - dep. 31/05/2017, Vettor, Rv. 270100).

Ora, la disposizione di cui all'art. 89 TU Sicurezza definisce il committente come colui 'per conto del quale l'opera viene realizzata'. L'espressione 'per conto', è equivalente sia a "per incarico di" oppure a "in nome di" oppure ancora "a favore di". Si tratta, in ogni caso, di un soggetto che ha interesse alla realizzazione dell'opera o perché è il colui che stipula il contratto o perché si avvantaggia della sua realizzazione o vi è tenuto giuridicamente oppure perché è stato delegato ad occuparsene.

La responsabilità del committente, dunque, è posta in stretto collegamento con l'affidamento dell'opera e la sua posizione di soggetto su cui incombe il governo del rischio deriva proprio dal dovere di sicurezza in relazione all'incidenza che la sua condotta assume sia nell'opzione di individuare un contraente inadeguato, che nell'ingerirsi nell'esecuzione del contratto. Ciò spiega che, se da un non può essere richiesto al committente un pressante e continuo controllo sull'opera il cui svolgimento egli ha affidato a terzi, essendogli riservato il potere di risoluzione del contratto in caso di inadempimento, nondimeno, dall'altro, non si può prescindere dall'esigere, da parte sua, la diligenza nella scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera cui affidare i lavori, onere specificamente previsto dall'art. 90, comma 9 del d.lgs. 81/2008 e comunque derivante dalla sua scelta contrattuale (la culpa in eligendo del committente è ritenuta fonte di responsabilità civile anche verso i terzi da ultimo cfr. Cass. civ, Sez. 2, Sentenza n. 1234 del 25/01/2016, Rv. 638645, in relazione alla corresponsabilità del committente per danni a terzi, dovuti per affidamento dell'opera ad appaltatore inidoneo

Quali sono gli obblighi del committente in materia di salute e sicurezza sul lavoro?

Quindi, in sintesi il committente dei lavori ha in capo degli obblighi molto importanti: primo fra tutti, deve porre la massima attenzione nella scelta iniziale dell’impresa cui assegnare i lavori da eseguire. La scelta infatti deve prendere in considerazione l’idoneità tecnico-professionale della stessa verificando che abbia il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, industria e artigianato, sia dotata di un Documento di Valutazione dei Rischi e non sia destinataria di provvedimenti di sospensione o interdittivi ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008 (“Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”) ad esempio se sceglie un'impresa senza DURC. Il committente deve poi provvedere alla nomina del coordinatore per la progettazione e/o esecuzione in tutti i casi in cui sarà obbligatorio, comunicando tale nominativo a tutte le imprese e lavoratori autonomi che opereranno per suo conto.

Se il committente lo ritiene di aiuto, può nominare un “responsabile dei lavori”. In questo caso sarà quest’ultimo a dover far fronte a tutti gli obblighi in materia di sicurezza previsti in capo al committente. Il responsabile dei lavori può essere il coordinatore per la sicurezza, il progettista dell’opera o anche un soggetto terzo.

In conclusione, “la responsabilità del committente [o del responsabile dei lavori] è posta in stretto collegamento con l’affidamento dell’opera e la sua posizione di soggetto su cui incombe il governo del rischio deriva proprio dal dovere di sicurezza in relazione all’incidenza che la sua condotta assume sia nell’opzione di individuare un contraente inadeguato, che nell’ingerirsi nell’esecuzione del contratto” (Cassazione Penale, Sezione 4, Sentenza 22/12/2021 n. 46833).

Quindi, se ti sei fatto male su un cantiere edile alle condizioni che sono state indicate potrai agire non solo nei confronti del tuo datore di lavoro, ma anche nei confronti del committente, dall’altro lato se sei un committente privato fai attenzione all’impresa alla quale affidi i lavori di restauro del tuo immobile, deve essere un’impresa idonea ad operare ed inoltre se vi sono più imprese che operano nell’appalto dovrai fare attenzione che venga nominato il coordinatore dei lavori.

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