Se non si dimostra l'esistenza di un rapporto di lavoro non è possibile chiedere l'accertamento della malattia professionale

Cassazione Civile Sezione lavoro Ordinanza 09/10/2025 n 27104
L'azione volta al riconoscimento della natura professionale di malattia Inail presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro
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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANCINO Rossana - Presidente

Dott. ORIO Attilio Franco - Consigliere

Dott. ROSETTI Riccardo - Rel. Consigliere

Dott. GNANI Alessandro - Consigliere

Dott. CAVALLARI Dario - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 28976-2020 proposto da:

A.A., rappresentato e difeso dall'avvocato DOMENICO CAROZZA;

- ricorrente -

contro

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati EMILIA FAVATA, LUCIANA ROMEO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1800/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/06/2020 R.G.N. 2430/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2025 dal Consigliere Dott. RICCARDO ROSETTI;

Svolgimento del processo
1. A.A. in data 09/05/2018 proponeva ricorso innanzi al Tribunale di Napoli, sezione lavoro, conveniva in giudizio l'INAIL e chiedeva il riconoscimento della natura professionale delle patologie che assumeva di avere contratto nell'esercizio delle mansioni espletate presso la clinica Villa dei Fiori di A. L'INAIL si costituiva in giudizio rilevando che il ricorrente non aveva dimostrato l'effettività del rapporto di lavoro con la clinica indicata e che questa, sollecitata dall'Istituto, aveva negato il rapporto di lavoro. Con sentenza depositata il 4/07/2019 il Tribunale di Napoli, sezione lavoro, rigettava la domanda.

2. A.A. proponeva appello. L'INAIL si costituiva anche nel secondo grado di giudizio chiedendo il rigetto dell'impugnazione. Con la sentenza n. 1800/2020 depositata il 30/06/2020 la Corte di Appello di Napoli, sezione lavoro, rigettava l'appello.

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, articolato su due motivi, A.A. L'INAIL si è costituito con controricorso chiedendo il rigetto dell'impugnazione.

4. La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

5. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 26/9/2025.

Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 4, primo comma, 9 commi primo e decimo del D.P.R. 1124/1965, degli artt. 100 c.p.c., 102 c.p.c., 354 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. Il ricorso lamenta che la sentenza impugnata avrebbe errato nel considerare necessario il preventivo accertamento del rapporto di lavoro con la clinica Villa dei Fiori, dal momento che nessuna domanda era stata spiegata dal ricorrente nei confronti del datore di lavoro ed essendo stato chiesto solo l'accertamento della natura professionale delle lesioni patite.

2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c., del D.P.R. n. 112471965 e D.Lgs. n. 38/2000 in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. La sentenza impugnata avrebbe errato nel ritenere genericamente formulata la domanda quanto alle mansioni espletate, alla prestazione lavorativa e alle circostanze della malattia professionale.

3. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, perché riguardanti la qualificazione della domanda proposta e i presupposti per la retta interpretazione e la esatta applicazione delle disposizioni di legge invocate, e sono infondati.

4. Il ricorrente ha agito per il riconoscimento della natura professionale di alcune patologie che ha esplicitato in ricorso e per la costituzione dei benefici di legge a carico dell'INAIL.

5. In ragione degli articoli 4 e 9 del D.P.R. 30/06/1965, n. 1124 e di tutto il sistema della assicurazione obbligatoria circa gli infortuni sul lavoro, presupposto per la applicazione delle tutele garantite dalla legge e invocate dal ricorrente, è la natura professionale della malattia ovvero l'eziologia professionale di essa (principio assolutamente costante, si vedano tra le tante Cass. 8/09/2015, n. 17803; Cass. 7/09/2018, n. 21903).

6. L'accertamento della malattia professionale presuppone l'esistenza di un lavoro, essendo il rapporto di lavoro indicato quale presupposto dei relativi benefici richiesti all'INAIL dall'art. 4 D.P.R. n. 1124 del 1965 e avendo lo stesso ricorrente dedotto che la malattia si sarebbe sviluppata in ragione delle mansioni espletate nell'esecuzione del rapporto di lavoro.

7. In questo caso, ne dà atto lo stesso ricorso, nella fase precedente al giudizio il presunto datore di lavoro, sollecitato dall'INAIL aveva negato di avere avuto il ricorrente alle proprie dipendenze e fin dalla prima difesa l'INAIL ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva circa l'accertamento del rapporto di lavoro.

7.1. Nel promuovere il giudizio il ricorrente non ha chiesto l'accertamento del rapporto di lavoro e si è limitato a deduzioni del tutto generiche circa la prestazione lavorativa espletata, circa le mansioni assegnate e circa lo stesso datore di lavoro.

8. La sentenza di appello ha rilevato che, in sostanza, mancava la richiesta di accertamento della natura lavorativa della malattia e, per questa via, un presupposto essenziale della concessione dei benefici richiesti. Senza l'accertamento di quel presupposto, non poteva procedersi alla delibazione circa le provvidenze richieste a carico dell'INAIL. La sentenza impugnata è, allora, immune dai vizi dedotti e non merita censure.

9. Il ricorso deve, così, essere respinto.

10. Nulla sulle spese avendo la parte ricorrente depositato la dichiarazione prescritta ai fini dell'esenzione dall'art. 152 disp. att. c.p.c.

P.Q.M.
rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

Conclusione
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione civile, del 26 settembre 2025.

Depositata in Cancelleria il 9 ottobre 2025.

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