Risponde il datore di lavoro se tollera la prassi del dipendente che sale a cavalcioni sulla scala e poi cade
Cassazione Penale Sezione 4 Sentenza 21 settembre 2022 n 34968
Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: PAVICH GIUSEPPE
Data Udienza: 12/07/2022
Fatto
1. La Corte d'appello di Torino, in data 2 marzo 2021, in riforma della sentenza assolutoria pronunciata dal Tribunale di Aosta l'11 maggio 2017, ha condannato D.M. alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di lesioni personali colpose, con violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, in danno di M.N., contestato come commesso in Charvensod il 4 agosto 2015.
Secondo l'imputazione, il M.N., dipendente della System r/s s.n.c. di cui la D.M. era legale rappresentante, si sarebbe procurato le lesioni - dalle quali conseguiva una malattia di durata stimata in 133 giorni - cadendo da una scala ove era salito per prelevare un profilato in PVC lungo 650 cm. e del peso di circa 9,5 kg. L'addebito mosso alla D.M. é di avere agito con negligenza, imprudenza, imperizia nonché con violazione dell'art. 37 del d.lgs. n. 81/2008, non avendo fornito al M.N. un'adeguata informazione sull'utilizzo corretto della scala.
Il Tribunale aostano aveva escluso, in realtà, che potessero imputarsi alla D.M. condotte omissive in punto di informazione sull'impiego della scala ed anche censurabili a titolo di colpa generica, in quanto il M.N. era caduto dalla scala nell'espletamento di mansioni esulanti dai suoi compiti (e spettanti, invece, al magazziniere D.D.) e, peraltro, si era posizionato in modo scorretto sulla scala (a cavalcioni) su indicazioni di altro soggetto (F.S., marito dell'imputata).
Nel giudizio d'appello (instauratosi a seguito di impugnazione del Procuratore generale territoriale) si procedeva a rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, in esito alla quale la Corte di merito ha affermato la penale responsabilità della D.M., valorizzando il fatto che il M.N. era salito sulla scala in questione essendo consuetudine, da parte sua, utilizzare la scala stessa, pur al di fuori delle sue mansioni; la consuetudine in questione era certamente conosciuta dalla D.M., che non aveva mai interdetto al M.N. l'uso della scala; l'impiego della scala stessa era avvenuto in modo difforme dalle istruzioni d'uso, contenute in apposito manuale; le dichiarazioni della persona offesa, non costituitasi parte civile, sono state considerate intrinsecamente attendibili e in linea con le altre prove raccolte.
2. Avverso la prefata sentenza d'appello ricorre la D.M., con atto articolato in due motivi, più un motivo nuovo.
2.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione in relazione alle prove contrarie offerte dalla difesa in ordine all'attendibilità del M.N., il quale, nelle sue dichiarazioni, aveva negato di avere riportato, in epoca antecedente l'incidente per cui é processo, identiche conseguenze lesive sullo stesso ginocchio e in esito a un analogo infortunio. Sebbene la difesa, producendo apposita memoria e note d'udienza, avesse fatto constare la circostanza, la Corte di merito non si é in alcun modo confrontata con quanto in allora esposto, trascurando che il pregresso esito lesivo potrebbe aver aggravato quello occasionato dall'incidente da ultimo verificatosi, con effetti sulla durata della malattia e sulla procedibilità a querela (che il M.N. non ha, peraltro, mai presentato). Di seguito la ricorrente richiama alcuni principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità a sostegno di quanto sostenuto nel motivo di ricorso.
2.2. . Con il secondo motivo la deducente lamenta vizio di motivazione con riguardo all'assunto secondo il quale la stessa avrebbe mostrato disinteresse verso le procedure operative seguite dai suoi dipendenti, che pure non venivano adeguatamente formati e informati, tra i quali viene in particolare indicato il magazziniere D.D., che però non era in realtà dipendente dalla società amministrata dalla D.M., ma da altra ditta (la Frama s.r.l.) che aveva in comune con la System r/s s.n.c. unicamente il capannone in cui entrambe le ditte operavano. Peraltro il D.D. ha dichiarato di aver detto al M.N. di non prelevare i profilati e di attendere che provvedesse lui stesso a prendere la barra in PVC.
2.3. . Con il motivo nuovo la ricorrente lamenta violazione di legge per la mancata concessione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, deducendo che vi erano tutte le condizioni per il riconoscimento dell'istituto.
Diritto
1. Il primo motivo é manifestamente infondato e, in parte, proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità, in quanto volto a sollecitare una lettura alternativa del materiale probatorio, demandata esclusivamente ai giudici di merito, a fronte di un percorso argomentativo - come quello della sentenza impugnata - che si appalesa adeguato e rispondente a canoni di logica e coerenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; si vedano anche in terminis Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260, e Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003 -, Petrella, Rv. 226074; più di recente Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507).
Quanto alle valutazioni circa l'attendibilità dichiarativa del M.N. nel non riferire del pregresso infortunio occorsogli secondo la prospettazione della ricorrente, la Corte fa espresso riferimento all'attività di indagini difensive (pag. 12 sentenza) e alle correlate dichiarazioni del teste Ca., ove si parla di un presunto incidente occorso in passato al M.N. in ambito sportivo. In proposito, il vaglio di attendibilità in ordine alla richiamata circostanza (e all'inverosimiglianza delle modalità in cui l'incidente sportivo sarebbe avvenuto: vds. pag. 13 sentenza impugnata) risulta puntualmente effettuato dalla Corte di merito, con argomentare logico e coerente, oltreché contestualizzato nell'ambito del complesso di elementi probatori raccolti e, come tale, insuscettibile di essere sindacato in questa sede. Quanto, poi, alla presunta influenza aggravatrice che gli esiti del pregresso infortunio avrebbero avuto sull'incidente da ultimo occorso al M.N., trattasi di assunto meramente congetturale e, come tale, insuscettibile di essere valutato anche solo sotto il profilo del risultato istruttorio.
2. Il secondo motivo é, a sua volta, manifestamente infondato. Indipendentemente dal fatto che il magazziniere D.D. dipendesse da altra ditta (e fosse comunque competente per la movimentazione delle barre in PVC all'interno dello stesso magazzino ove operavano la Frama e la System), é tuttavia emerso con univoca chiarezza che il M.N., che anche formalmente dipendeva dalla D.M., era solito salire sulla scala per prelevare profilati in PVC e che tale prassi fosse conosciuta anche all'odierna ricorrente. Orbene, é noto che, in tema di prevenzione di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro deve vigilare per impedire l'instaurazione di prassi contra legem foriere di pericoli per i lavoratori (per tutte vds. Sez. 4, Sentenza n. 10123 del 15/01/2020, Chironna, Rv. 278608) e che il formarsi di tali prassi, conosciute o conoscibili da parte dello stesso datore di lavoro, determina la responsabilità dello stesso per gli incidenti eventualmente occorsi ai lavoratori in dipendenza di esse. Il fatto che il M.N., sia pure nell'espletamento di mansioni non sue e in esecuzione di una prassi illegittima, seguisse comunque indicazioni inadeguate e difformi dalle istruzioni circa l'impiego della scala da cui cadde evidenzia la mancata informazione fornitagli dalla datrice di lavoro (ossia dalla D.M.) circa il corretto comportamento da tenere nello svolgere compiti di cui la stessa D.M. era certamente a conoscenza, ciò che del resto neppure é contestato dalla ricorrente.
3. Il terzo motivo é ope legis inammissibile, sia perché - come testualmente previsto dall'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. - l'inammissibilità dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi, sia perché i motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata già investiti dall'atto di impugnazione originario (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17693 del 17/01/2018, Corbelli, Rv. 272821): ed invero, il requisito della novità deve essere attinente ai motivi (vale a dire alle ragioni che illustrano ed argomentano il gravame, in relazione ai singoli capi o punti della sentenza impugnata, già censurati nel ricorso) e non deve servire ad introdurre nuovi capi o punti di impugnazione, in spregio al termine temporale previsto per la presentazione del ricorso (Sez. 5, n. 1070 del 14/12/1999 - dep. 2000, Tonduti ed altri, Rv. 215669).
4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», la ricorrente va condannata al pagamento di una somma che si stima equo determinare in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12 luglio 2022.