Non spetta al RLS, ma solo al datore di lavoro, attivare i protocolli della 81/2008 in caso di pericolo per il dipendente

Tribunale di Roma Sezione IV Lavoro Sentenza 19/12/2023 Giudice Dott.ssa Paola Crisanti
Illegittimo il licenziamento del RLS che segnala dopo 4 giorni il rischio di atti di autolesionismo del collega di lavoro
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IV SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO

Nel procedimento instaurato aisensi dell’art. 1,comma 48 L. n. 92/2012

N. 6835/2023 R.G. vertente

TRA

xxx elettivamente domiciliato inRoma, Viale Angelico, 38

presso lo studio dell’Avv. Carlode Marchis Gómez che lo rappresenta e difende per

procura a margine del ricorsounitamente all’Avv. Francesca Mazzeo;

RICORRENTE

E

YYYY in persona del legalereppresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata inRoma, Viale dei Campioni n. 8 presso lo studio

dell’Avv. Francesca Del Sordo,che la rappresenta e difende giusta procura allegata

alla memoria difensiva;

RESISTENTE

Il Giudice designato Dott.ssaPaola Crisanti;

letti gli atti ed i documenti dicausa;

a scioglimento della riserva dicui all’udienza del 6.12.2023;

OSSERVA

Con ricorso del 7.2.2023 sichiede a questo Giudice di: “Accertare e dichiarare la

nullità/illegittimità/inefficaciadel licenziamento intimato al Sig. xxx per i

motivi di cui al ricorso e, perl’effetto, condannare la YYY alla

reintegra del ricorrente nelposto di lavoro nonché al pagamento dell’indennizzo di

cui all’art. 18 legge 20 maggio1970 n. 300 parametrata all’ultima retribuzione

globale di fatto mensile dovutaal ricorrente pari ad € 4.247,69, o altra maggiore o

minore ritenuta di giustizia,nella misura massima di giustizia dalla data del

licenziamento a quella dieffettiva reintegrazione nel posto di lavoro o altra data

ritenuta di giustizia e comunquenella misura massima di legge.

in via subordinata,

Accertare e dichiarare lanullità, l’illegittimità e/o l’inefficacia del licenziamento

intimato al ricorrente, per imotivi di cui al ricorso, e per l’effetto condannare la

convenuta al reintegro dellavoratore nel posto di lavoro ovvero, in via subordinata,

al pagamento in favore del Sig. xxxdella indennità di cui all’art. 18 L.

300/1970 nella misura massimaparametrata all’ultima retribuzione globale mensile

dovuta al ricorrente e pari ad €4.247,69 o altra maggiore o minore ritenuta di

giustizia, nella misura massimadi legge;

Con vittoria di spese, competenzeed onorari oltre spese generali del 15%. Con

maggiorazione del 30% per effettodei collegamenti ipertestuali ai sensi del d.m.

37/2018 pubblicato in GazzettaUfficiale il 8 marzo 2018.”

A fondamento della domanda ilricorrente deduceva che era stato assunto dall’odierna

convenuta il 10 aprile 2006 e cheaveva svolto, ininterrottamente, la sua prestazione

lavorativa sino al 13 luglio 2022allorché era stato licenziato all’esito di un

procedimento disciplinare;esponeva inoltre che era stato promosso al II livello nel

2009 e che era stato da ultimoinquadrato da APS s.p.a. nel I livello retributivo del

CCNL Commercio con qualifica diimpiegato e mansioni di “coordinatore dei

progetti di automazione,strumentazione e telecomunicazione” (“Instrumentation

Automation Coordinator”) adecorrere dall’1 agosto 2012; esponeva che il 14.6.2022

aveva ricevuto una letteracontenente la seguente contestazione disiplinare:“Ai sensi

e per gli effetti degli art. 220e ss. del vigente C.C.N.L. per i dipendenti da aziende

del terziario, scriviamo percontestarLe quanto segue.

Lei presta servizio in qualità di“Instrumentation Automation Coordinator” con

inquadramento al 1° livello ericopre anche il ruolo RSA/RLS presso il nostro ufficio

di Roma, Via Mosca 32.

Le rappresentiamo che in data31/05/2022, alle ore 18:40 Lei, in qualità di RSA/RLS,

inviava una mail avente peroggetto “Segnalazione sec D.lgs 81/2008” al Dott.

Alfredo Caputi nella quale lometteva a conoscenza di un accadimento avvenuto in

azienda il giorno 27/05/2022,alle ore 17:15, nel quale un dipendente aveva

manifestato, in Sua presenza,“atti di autolesionismo estremamente preoccupanti”,

“per i dovuti approfondimenti delcaso”.

Successivamente, alle ore 18:54inviava la suddetta mail al Responsabile delle

Risorse Umane (dott. MMM).

Il giorno 01/06/2022 Lei venivachiamato dal Responsabile delle Risorse Umane e

dalla persona di riferimentoaziendale (d.ssa MMM) per avere maggiori

dettagli su quanto accaduto.

Tale richiesta Le è stata inviataanche via mail lo stesso giorno e, non avendo

ricevuto alcuna risposta, anchein data 09/06/2022.

In data 09/06/2022, alle ore23:01, Lei inviava una relazione al Medico della società

(dott. SSS) e il giorno dopo, il10/06/2022 alle 9:43, Lei trasmetteva nuovamente

la relazione al medico dellasocietà e mettendo in copia il Responsabile delle Risorse

Umane e la persona di riferimentoaziendale.

Nella relazione segnalava cheaveva assistito in data 27/05/2022, alle 17:07, a una

situazione di pericolo nellaquale un dipendente aveva manifestato, a Suo avviso,

“l’intenzione di voler porre finealla sua vita gettandosi nel vuoto”.

Dichiarava, inoltre, che ha“ritenuto di dover comunicare al liquidatore quanto

accaduto in qualità dirappresentante della società in questa fase” e che il

Responsabile delle Risorse Umanelo avrebbe “contattato ordinando di comunicare

l’accaduto” al medico aziendale“nella sua veste di medico competente ex d.lgs.

81/01 per gli adempimenti di suacompetenza.”

Le rammentiamo che era Suaprecisa responsabilità informare prontamente e

direttamente il datore di lavoroanche in ragione delle funzioni rivestite e dell’alto

rischio dell’evento. Taleomissione ha impedito il rispetto del protocollo di cui al D.

Lgs. 81/08 con ogni conseguenzadi legge anche a causa della Sua mancanza d

tempestività, rendendo noto unevento di tale gravità solo 4 giorni dopo il riferito

episodio e ritrattandosuccessivamente la versione dei fatti.

A ciò si aggiunga che lecircostanze da Lei rappresentate sono imprecise e

contradittorie rendendo quantomai complessa la ricostruzione dell’evento da parte

dei soggetti a ciò deputati.

Dobbiamo altresì contestare unagrave omissione di soccorso nell’evento descritto.

Se fosse realmente accadutoquanto da Lei rappresentato, oltre ad investire della

questione la proprietà, avrebbedovuto chiamare i soccorsi e non lasciare da sola a

una persona, a Suo avvisoalterata, dopo solo 8 minuti dal fatto.

Da ultimo, si evidenzia chenessuno le ha ordinato alcunché, ma Le è stata richiesta

una relazione, anche stavolta,inviata al medico aziendale e non alla Società con

evidente misconoscimento delrapporto gerarchico col Suo datore di lavoro.

Dunque, alla luce di quantosopra, La invitiamo a fornirci le Sue giustificazioni entro

5 giorni dal ricevimento dellapresente ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della legge

20 maggio 1970 n. 300, nonchédelle vigenti disposizioni contrattuali.”;

rappresentava, inoltre, che avevapresentato le proprie difese scritte il 24 giugno

2022; precisava che in data 30giugno 2022 il collega _____ lo aveva informato che

era tornato in servizio in quantogiudicato idoneo allo svolgimento dell’attività

lavorativa da parte del medicoaziendale; evidenziava che, malgrado le difese

rassegnate, il 13 luglio 2022 laAPS s.r.l., ritenute insufficienti le giustificazioni rese,

gli aveva comunicato illicenziamento con un provvedimento così testualmente

motivato:“Facendo seguito allanostra lettera di contestazione disciplinare del

14/06/2022, da Lei ricevuta inpari data, che qui deve intendersi integralmente

richiamata e trascritta, nonchédalle giustificazioni fornite a Suo nome dalla Signora

Marta Liguori, FILCAMS-CGIL,tramite controdeduzioni scritte nell’incontro del

24/06/2022, per precisarLe che lestesse non possono trovare completo

accoglimento, risultandoconfermati i comportamenti a Lei addebitati.

In sede di controdeduzioni, èstata offerta una nuova versione dei fatti diversa dalle

precedenti circostanze checonferma la gravità degli eventi e l’inadeguatezza con la

quale li ha gestiti.

La peculiarità e complessitàdella vicenda hanno resa necessaria una proroga per

l’irrogazione della sanzione.

I fatti sono stati accuratamenteesaminati prima di giungere alla presente

comunicazione della sanzione.

Valga osservare che il Suocomportamento ha esposto la Società ad un grave rischio

ed ha minato irrimediabilmente ilrapporto fiduciario.

Lei ha violato le norme in temadi sicurezza sul lavoro esponendo anche Suoi

colleghi a gravissimi rischi perla propria salute ed incolumità.

Nello specifico:

- in data 31/05/2022 alle ore18:40 Lei, in qualità di RSA/RLS, inviava una mal

avente per oggetto “Segnalazionesec. D. Lgs. 81/2008” al dott. MMM- liquidatore

giudiziale del Concordato 76/18APS Spa – nella quale riferiva, a distanza di quattro

giorni, un accadimentoasseritamente avvenuto in azienda il giorno 27/05/2022 alle

ore 17:15, nel quale undipendente aveva manifestato, in Sua presenza, “atti di

autolesionismo estremamentepreoccupanti… per i dovuti approfondimenti del

caso”;

- successivamente alle ore 18:54,inviava la suddetta mail al Responsabile delle

Risorse Umane (dott. MMM);

- il giorno 01/06/2022 Lei venivaconvocato dal Responsabile delle Risorse Umane e

dalla persona di riferimentoaziendale (dott.ssa Di MMM) per avere maggiori

dettagli su quanto accaduto;

- la richiesta veniva reiteratavia mail lo stesso giorno e, stante l’assenza di

riscontro, anche in data09/06/2022;

- solo in data 09/06/2022 alleore 23:01 veniva da Lei inviata una relazione al

Medico della società (dott. MMM)il cui inoltro veniva reiterato il giorno seguente

anche al Responsabile delleRisorse Umane;

- nella relazione indicata,contraddicendo a quanto affermato il 31/05/2022, riferiva

di aver assisto il 27/05/2022alle ore 17:07, ad una situazione di pericolo nella quale

un dipendente aveva manifestato,a Suo avviso, “l’intenzione di voler porre fine alla

sua vita gettandosi nel vuoto”.Dichiarava, altresì, di aver ritenuto dover comunicare

al liquidatore quanto accaduto inqualità di rappresentante della società e che il

Responsabile delle Risorse UmaneLe avrebbe “ordinato” di comunicare l’accaduto

al medico aziendale ex d.lgs.81/01 per gli adempimenti di sua competenza;

- valga osservare che lavariazione dell’orario in cui si sarebbe svolto il riferito

evento sarebbe avvenuta solo dopoche il Responsabile delle Risorse Umane

evidenziava la Sua uscita dailuoghi di lavoro alle ore 17:23, ovvero 8 minuti dopo

gli assenti gravi eventisegnalati;

- in occasione dell’audizione conl’assistenza dei sindacati modificava ancora una

volta la versione dei fattiindicando, in prima battuta, che la volontà di

autolesionismo del dipendente nonavrebbe mai rivestito carattere di estremo ed

imminente pericolo e che talepercezione era legata a priori a fatti personali; infatti

testualmente riferiva: “Talevolontà non ha mai presentato un carattere di estremo

ed imminente pericolo in quantoil lavoratore manifestava più che altro a voce il

proprio intendimento senza maiconcretamente porre in essere atti che lo esponevano

ad un rischio immediato dipericolo di vita”. Subito dopo riportava invece il reale

pericolo di tentato suicidio,dichiarando: “In effetti il Sig. _______ saliva su una sedia

vicino alla finestra che aprivama ad una ma ad una istanza tale che non consentiva

ragionevolmente di pensare adgesto ovvero un comportamento simbolico”, Non si

comprende infatti come non possaessere considerato in pericolo una persona che

sale su una sedia vicino allafinestra che apre volontariamente.

Orbene, la Sua condotta apparecensurabile sotto molteplici aspetti.

Le versioni rese sono talmentecontraddittorie tra loro da far pensare ad un

procurato allarme.

Ad ogni buon conto, assumendolaveridicità degli assunti Lei riportati, è indubbia:

- la violazione delle normeregolatrici la sicurezza sui luoghi di lavoro;

- il totale misconoscimento delleprerogative del datore di lavoro;

- l’esposizione dell’azienda adun grave ed irreparabile pregiudizio;

- l’omissione di qualsivogliaatto di soccorso verso un collega in pericolo;

Il tutto come analiticamentecontestato con missiva del 14/06/2022 da intendersi qui

interamente riportata.

Per quanto sopra, la Societàintende definire il presente procedimento con

l’irrogazione della sanzione dellicenziamento esonerandoLa dal prestare la Sua

attività durante il periodo dipreavviso.

Nel rispetto del periodo dipreavviso il rapporto di lavoro sin intende risolto in via

definitiva dal 13/07/2022 condecorrenza dal 14/07/2022.

La invitiamo a riconsegnaretutti, senza eccezione alcuna, i dispositivi aziendali e al

contempo la documentazione diproprietà di APS s.p.a., ovvero di APS s.r.l. dovesse

essere in Suo possesso.Cordialità”; soggiungeva che il 15 luglio 2022 aveva

impugnato il licenziamento,mettendo a disposizione dell’azienda le proprie energie

lavorative per la ripresa delservizio e che il tentativo di conciliazione innanzi

all’Ispettorato Territoriale diRoma aveva dato esito negativo; tutto ciò premesso,

rassegnava le conclusioni soprariportate, eccependo la genericità del licenziamento e

della contestazione, la mancanzadi coincidenza dei fatti contestati rispetto ai motivi

di recesso, l’invalidità e/oillegittimità del licenziamento per insussistenza dei fatti

materiali contestati,l’insussistenza di un’omissione di soccorso e del

misconoscimento del rapportogerarchico, l’insussistenza e giuridica irrilevanza della

mancanza di tempestività nellainformativa trasmessa al datore di lavoro,

l’nsussistenza di imprecisioni ocontraddizioni nella segnalazione, l’illegittimità del

licenziamento per riconducibilitàdella condotta ad una sanzione conservativa

prevista dal CCNL e persproporzione oggettiva e soggettiv,.

Instaurato il contraddittorio trale parti, si costituiva in giudizio la società convenuta,

contestando quanto evidenziatodal ricorrente, in particolare ribadendo la gravità dei

fatti a lui addebitati e lalegittimità del licenziamento intimato.

All’udienza del 6.12.2023 ilgiudice riservava la decisione.

Il ricorso è fondato e deveessere accolto.

Osserva il giudicante che,contrariamente a quanto eccepito dal ricorrente, i fatti

contestati in sede disciplinaresono riproposti nella lettera di licenziamento e,

pertanto, la censura attinentealla mancata corrispondenza tra quanto contestato e i

fatti posti a base dellicenziamento non può essere accolta, fatta eccezione per quanto

contenuto nella lettera dilicenziamento circa il grave e irreparabile danno a cui il

ricorrente avrebbe espostol’azienda, mai contestato in sede disciplinare. Con

riguardo, quindi, a tale fatto“nuovo” di cui alla lettera di licenziamento, lo stesso non

può trovare ingresso nellapresente sede per fondare l’eventuale decisione in ordine

alla legittimità delprovvedimento espulsivo, in quanto mai contestato

precedentemente.

Quanto al merito, si osserva cheal lavoratore è stato contestato di non avere

tempestivamente avvisato ildatore di lavoro della situazione di pericolo causata dalla

condotta tenuta dal dipendente__________ (che, una volta entrato nell’ufficio del

ricorrente, aveva avvicinato unasedia alla finestra e vi era salito spopra, dando

l’impressione di volersi lanciarenel vuoto) e della conseguente impossibilità per il

datore di lavoro di attivare leprocedure previste in materia di sicurezza sul lavoro di

cui al decreto legislativo81/2008, tenuto altresì conto del fatto che l’odierna parte

attrice era, all’epoca,rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; è stato inoltre

contestato il misconoscimentodelle prerogative del datore di lavoro, in quanto il

signor xxx avrebbe avvisato diquanto occorso persone non deputate a ricevere

l’informazione, nonché lacontraddittorietà della ricostruzione dei fatti da parte del

ricorrente che, a tal riguardo,avrebbe fornito diverse e contrastanti versioni e, infine,

l’omissione di soccorso neiconfronti del collega __________, in situazione di difficoltà.

Tali condotte, a dire del datoredi lavoro, integrando le ipotesi di cui all’articolo 220

del C.C.N.L., erano tali dalegittimare il licenziamento per giusta causa.

Tale assunto non appare in alcunmodo condivisibile e ciò per diversi ordini di

motivi.

Innanzitutto si rileva che ildatore di lavoro, solo nel costituirsi in giudizio e, pertanto,

tardivamente, ha rilevato che, asuo parere, la affermata contraddittorietà delle

versioni rese dal signor xxxrispetto alla condotta tenuta dal signor _____________,

dapprima segnalandola come digrave pericolo per l’incolumità personale di

quest’ultimo e, successivamente,sminuendone la portata con riguardo alla volontà di

porre in essere atti diautolesionismo, sarebbe da imputare alla volontà del ricorrente

di aiutare il collega ____________- chesi trovava in difficoltà perché aveva ricevuto

molteplici contestazionidisciplinari. Tale intento soggettivo del ricorrente appare

nella fattispecie del tuttoirrilevante tenuto conto che, come detto, non è mai stato

contestato all’interessato nè èstato menzionato nella lettera di licenziamento.

Con riferimento poi alle condottecontestate al dipendente e poste a base del suo

licenziamento le stesse appaionodel tutto insussistenti. Infatti, in primo luogo deve

osservarsi che non può ritenersiposta in essere dal ricorrente alcuna omissione di

soccorso ai danni del collega ___________, tenuto conto che il signor xxx ha lasciato

solo il collega dopo che costuiera uscito dal luogo di lavoro assieme al primo, una

volta ricevuta l’assicurazioneche si sarebbe fatto prescrivere dal medico curante un

periodo di riposo. Talecircostanza, peraltro, non è stata oggetto di contestazione da

parte del datore di lavoro e,pertanto, può ritenersi accertata in applicazione del

principio di cui all’articolo 115c.p.c. Per completezza, si ritiene opportuno precisare

che appare del tutto irrilevante,per la valutazione della sussistenza di tale fatto

contestato in via disciplinare,la circostanza che in ordine all’episodio che ha visto

coinvolto il ricorrente e ilsignor ___________, il primo abbia reso, in periodi di tempo

successivi, delle dichiarazionitendenti a sminuire la gravità dei fatti stessi. Infatti, la

contestazione relativaall’omissione di soccorso intanto può avere un senso in quanto

il datore di lavoro ha ritenutoche l’episodio si sia svolto nei termini rappresentati

nell’immediatezza dal signor xxx.Inoltre, quanto all’ulteriore illecito contestato,

non si comprende in cosa sarebbeconsistito il misconoscimento da parte del

ricorrente delle prerogative deldatore di lavoro, pure a lui ascritto disciplinarmente,

tenuto conto che il lavoratore haprovveduto ad avvisare di quanto accaduto il

liquidatore giudiziale dellasocietà nella sua qualità di legale rappresentante, seppur

dopo quattro giorni dall’occorso,dopo avere ricevuto la rassicurazione dal ___________

che sarebbe stato assente permalattia per 30 giorni (neppure tale circostanza è stata

smentita dal datore di lavoro e,pertanto, può ritenersi acclarata in applicazione del

principio di non contestazione dicui all’articolo 115 c.p.c.). Peraltro, come ammesso

dal datore di lavoro,sull’episodio in questione vi sono state successive

comunicazioni del lavoratore allaresponsabile delle risorse umane della resistente,

nonché al medico aziendale.Secondo la tesi del datore di lavoro, con tale condotta il

lavoratore non avrebbericonosciuto il rapporto gerarchico posto a fondamento del

rapporto. Tale assunto non apparecondivisibile poiché, contrariamente a quanto

affermato da parte resistente, ilricorrente, seppur a distanza di quattro giorni dai fatti,

dopo essersi accertatodell’assenza per malattia del signor _____________, ha provveduto ad

avvisare l’azienda dell’episodio,dovendosi sottolineare che neppure nel corso del

giudizio (come del resto nellalettera di contestazione disciplinare e in quella di

licenziamento) il datore dilavoro ha inteso indicare chi sarebbe stata la persona

tenuta a ricevere l’informazionein questione. Peraltro, proprio nella sua qualità di

rappresentante dei lavoratori perla sicurezza, il ricorrente ha provveduto alle relative

comunicazioni in favore deisoggetti sopra indicati che, dal canto loro, hanno

all’evidenza ulteriormentetrasmesso l’informazione ricevuta, tenuto conto della

successiva contestazionedisciplinare. Quanto alla mancata attivazione dei protocolli

in tema di sicurezza sul lavoro,da imputare al ricorrente a causa della tardiva

informazione, deve essere sin dasubito chiarito che la responsabilità in ordine a tale

peculiare aspetto ricadeesclusivamente sul datore di lavoro, eccezion fatta nei casi di

specifica delega, nellafattispecie non dedotta e pertanto da ritenere inesistente. Né il

datore di lavoro ha inteso nelpresente giudizio segnalare le iniziative in concreto

intraprese in ordine al fattosegnalato dal ricorrente, nè ha rappresentato di avere

proceduto all’audizione delsignor _________ al fine di chiarire le circostanze indicate

nella lettera di contestazione edi comprendere l’effettiva entità dell’accaduto. Da

quanto sin qui argomentato,pertanto, emerge con chiarezza l’insussistenza degli

illeciti disciplinari contestatial ricorrente, relativi al mancato tempestivo avviso in

ordine alla condotta tenuta daldipendente ____________, all’omissione di soccorso ai danni

di quest’ultimo e della affermataimpossibilità per il datore di lavoro di attivare le

procedure previste in materia disicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo

81/2008, al misconoscimento delleprerogative del datore di lavoro in quanto il signor

xxx avrebbe avvisato di quantooccorso persone non deputate a ricevere

l’informazione; si rileva,inoltre, che le diverse versioni dell’episodio fornite dal

ricorrente appaiono del tuttoirrilevanti dal punto di vista disciplinare in assenza di

una più puntuale specificazionedell’illecito, nella fattispecie del tutto assente.

Pertanto, il licenziamentooggetto di giudizio deve ritenersi illegittimamente intimato.

In riferimento alle conseguenzedell’illegittimità del licenziamento si deve

evidenziare che il ricorrente hainvocato l’applicazione della tutela reale, chiedendo

nelle conclusioni la reintegra eil risarcimento del danno. In proposito la parte

ricorrente ha dedotto che lasocietà convenuta occupa più di 15 dipendenti e non

risultano agli atti elementi incontrasto con tale allegazione. Sulla materia dell’onere

della prova del requisitodimensionale sono intervenute le Sezioni Unite della

Cassazione, le quali componendoil contrasto giurisprudenziale hanno affermato che

“In tema di riparto dell'onereprobatorio in ordine ai presupposti di applicazione

della tutela reale o obbligatoriaal licenziamento di cui sia accertata l'invalidità, fatti

costitutivi del dirittosoggettivo del lavoratore a riprendere l'attività e, sul piano

processuale, dell'azione diimpugnazione del licenziamento sono esclusivamente

l'esistenza del rapporto dilavoro subordinato e l'illegittimità dell'atto espulsivo,

mentre le dimensionidell'impresa, inferiori ai limiti stabiliti dall'art. 18 della legge

n. 300 del 1970, costituiscono,insieme al giustificato motivo del licenziamento, fatti

impeditivi del suddetto dirittosoggettivo del lavoratore e devono, perciò, essere

provati dal datore di lavoro. Conl'assolvimento di quest'onere probatorio il datore

dimostra - ai sensi delladisposizione generale di cui all'art. 1218 cod. civ. - che

l'inadempimento degli obblighiderivatigli dal contratto di lavoro non è a lui

imputabile e che, comunque, ildiritto del lavoratore a riprendere il suo posto non

sussiste, con conseguentenecessità di ridurre il rimedio esercitato dal lavoratore al

risarcimento pecuniario.L'individuazione di siffatto onere probatorio a carico del

datore di lavoro persegue,inoltre, la finalità di non rendere troppo difficile

l'esercizio del diritto dellavoratore, il quale, a differenza del datore di lavoro, è

privo della"disponibilità" dei fatti idonei a provare il numero dei lavoratorioccupati

nell'impresa.” (Cass. civ. Sez.Unite, Sentenza n. 141 del 10 gennaio 2006 e nello

stesso Cass. civ. Sez. Lavoro,Sentenza n. 12722 del 29 maggio 2006, Cass. civ. Sez.

Lavoro, Sentenza n. 13945 del 16giugno 2006, Cass. civ. Sez. Lavoro Sentenza n.

15948 del 13 luglio 2006, Cass.civ. Sez. Lavoro Sentenza n. 19275 del 08 settembre

2006 e Cass. civ. Sez. LavoroSentenza n. 6344 del 16 marzo 2009). Alla luce di tale

insegnamento della Suprema Cortesi deve ritenere che gravi sul datore di lavoro

l’onere di provare il requisitodimensionale ai fini dell’applicazione della tutela

obbligatoria in luogo dellatutela reale e che in assenza di tale prova si applichino le

disposizioni di cui all’art. 18dello statuto dei lavoratori.

Quanto all’aliunde perceptum etpercipiendum eventuale, stante la genericità delle

allegazioni della societàconvenuta, nulla è stato dimostrato. Infatti “in riferimento ai

licenziamenti illegittimirispetto a cui trovi applicazione l'art. 18 della legge n. 300

del 1970, ai fini dellaliquidazione del danno sulla base delle retribuzioni non

percepite dal lavoratore non ènecessaria la dimostrazione da parte dello stesso della

permanenza dello stato didisoccupazione per tutto il periodo successivo al

licenziamento, poiché grava suldatore di lavoro l'onere di provare, pur con l'ausilio

di presunzioni semplici,l'"aliunde perceptum" o l'"aliunde percipiendum", alloscopo

di conseguire ilridimensionamento della quantificazione del danno” (Cass. n.

5662/1999). Alla luce delleconsiderazioni che precedono, in applicazione dell'art. 18

comma 7 della Legge 20 maggio1970, n. 300 - come modificato dalla Legge 28

giugno 2012, n. 92 - illicenziamento deve essere annullato e la Società resistente va

condannata alla reintegrazionedel ricorrente nel proprio posto di lavoro ed al

pagamento di un'indennitàrisarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di

fatto, nei limiti di dodicimensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali e

assistenziali maturati nellostesso periodo maggiorati degli interessi. Sulle somme

dovute dovranno essere applicatiinteressi e rivalutazione. In proposito la Suprema

Corte ha chiarito che “In base aconsolidati e condivisi orientamenti di questa Corte,

il credito azionato dal(OMISSIS), per il risarcimento del danno da licenziamento

illegittimo, sebbene non siasinallagmaticamente collegato con una prestazione

lavorativa, rappresenta pursempre l'utilità economica che da questa il lavoratore

avrebbe tratto ove la relativaesecuzione non gli fosse stata impedita

dall'ingiustificato recesso dellacontroparte e quindi rientra nell'ambito previsionale

dell'articolo 429 cod. proc.civ., comportante il cumulo tra interessi e risarcimento

del danno da rivalutazionemonetaria, considerati come componenti automatiche del

credito stesso (vedi, per tutte:Cass. 23 gennaio 2003, n. 1000 e Cass. 6 settembre

2006, n. 19159). Ciò comportal'attribuibilità di ufficio sia della rivalutazione

monetaria sia degli interessilegali, con decorrenza dalla data del licenziamento

sulla somma capitale via viarivalutata”. (Cass. civ., Sezione Lavoro Sentenza n.

11235 del 21 maggio 2014).

La soccombenza determina lacondanna alle spese di lite, liquidate come in

dispositivo.

P.Q.M.

visti ed applicati gli artt. 18della Legge n. 300/1970 e 1, commi 47 e segg. della

Legge 92/2012,

annulla il licenziamento intimatoal ricorrente con la lettera del 13 luglio 2022;

ordina a YYY in persona dellegale rappresentante pro

tempore, di reintegrare xxx nelposto di lavoro, con ogni conseguenza di

legge e di contratto collettivoed individuale e la condanna a corrispondere al

ricorrente una indennitàrisarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di

fatto entro il limite delledodici mensilità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi

legali come per legge, oltre alversamento dei contributi previdenziali e assistenziali

per lo stesso periodo maggioratidegli interessi legali;

condanna la Società convenuta, inpersona del legale rappresentante pro tempore, a

rifondere al ricorrente le spesedi lite, liquidate in complessivi euro 3.500,00 oltre

accessori come per legge;

ordinanza esecutiva per legge;

manda alla cancelleria per lacomunicazione della presente ordinanza.

Roma, 19 dicembre 2023

Il Giudice

Dott.ssa Paola Crisanti

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