Legittimo il licenziamento del lavoratore che molesta una collega sul lavoro

Cassazione Civile Sezione Lavoro, Sentenza 31 luglio 2023 n 23295
Licenziabile il dipendente che in due occasioni formula allusioni verbali e fisiche a sfondo sessuale
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 31 luglio 2023, n. 23295

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RAIMONDI Guido - Presidente - Dott. LEONE Margherita M. - Consigliere - Dott. PONTERIO Carla - Consigliere -

Dott. PANARIELLO Francescopaolo - Consigliere - Dott. CASO Francesco G. L. - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 9449/2020 proposto da:

OMISSIS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OMISSIS, presso lo studio dell'avvocato OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) Spa in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA OMISSIS, presso lo studio dell'avvocato OMISSIS, che la rappresenta;

e difende unitamente all'avvocato OMISSIS;

- controricorrente - nonché contro

OMISSIS Spa in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, OMISSIS, presso lo studio dell'avvocato OMISSIS, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato OMISSIS;

- controricorrente - avverso la sentenza n. 21/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 17/01/2020 R.G.N. 626/2019;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/05/2023 dal Consigliere Dott. MARGHERITA MARIA LEONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato OMISSIS per delega verbale avvocato OMISSIS.

Fatto

La Corte di appello di Firenze con la sentenza n. 21/2020 aveva respinto il reclamo di OMISSIS avverso la decisione con cui il tribunale di Arezzo aveva dichiarato legittimo il licenziamento a lui intimato per aver tenuto comportamenti consistenti in molestie sessuali in danno di una giovane collega neoassunta con contratto a termine e assegnata a mansioni di addetta al banco del bar (dell'(OMISSIS)) al pari del ricorrente.

La corte territoriale aveva ritenuto che il comportamento addebitato al ricorrente, denunciato in due diverse occasioni dalla lavoratrice alla direzione aziendale, consistito in allusioni verbali e fisiche a sfondo sessuale, comunque indesiderato e oggettivamente idoneo a ledere e violare la dignità della collega di lavoro, costituisse giusta causa del licenziamento, a nulla rilevando che fosse assente la volontà offensiva e che in generale il clima dei rapporti tra tutti i colleghi fosse spesso scherzoso e goliardico.

Avverso detta decisione proponeva ricorso il OMISSIS affidato a 2 motivi cui resistevano con separati controricorsi (OMISSIS) Spa e (OMISSIS) spa.

La Procura Generale concludeva per il rigetto del ricorso.

Diritto

1)-Con il primo motivo è dedotto l'omesso esame di fatto decisivo (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) quale la prova documentale della inattendibilità della lavoratrice denunciante costituita dal provvedimento di archiviazione del GIP circa la denuncia di violenze sessuali e stalking. Parte ricorrente sostiene che la corte territoriale, pur richiamando la tardività della querela quale motivo di archiviazione del reato di violenza, avrebbe omesso di valutare la ragione dell'archiviazione circa lo stalking consistente nell'accertamento della non veridicità delle affermazioni della lavoratrice.

Pur lasciando in disparte la carenza di specificità del motivo che non riporta il contenuto del documento cui si riferisce, ma solo lo richiama indicandone l'allegazione, deve comunque ritenersi l'inammissibilità dello stesso per l'inconferenza del vizio denunciato.

Si osserva preliminarmente che il reato di stalking era estraneo ai fatti di causa ed alle ragioni del licenziamento e dunque non rilevante l'esito del procedimento penale su tali fatti rispetto al recesso datoriale.

E' rimasta peraltro non dimostrata la oggettiva "inattendibilità" della lavoratrice e comunque estranea tale valutazione al perimetro del vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 Si osserva inD proposito che questa Corte ha avuto modo di chiarire che "In tema di ricorso per cassazione costituisce fatto (o punto) decisivo ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 quello la cui differente considerazione è idonea a comportare, con certezza, una decisione diversa (Cass. n. 18368/2013; Cass. n. 17761/2016) Ha anche specificato che "L'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dall'art. 54 del D.L. n. 83 del 2012 (conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, ossia idoneo a determinare un esito diverso della controversia" (Cass. n. 23238/2017) La decisività del "fatto" omesso assume nel vizio considerato dalla disposizione richiamata rilevanza assoluta poiché determina lo stretto nesso di causalità tra il fatto in questione e la differente decisione (non solo eventuale ma certa).

Tale condizione deve dunque essere chiaramente allegata dalla parte che invochi il vizio, onerata di rappresentare non soltanto l'omissione compiuta ma la sua assoluta idoneità a modificare l'esito del giudizio. Il motivo deve pertanto essere disatteso.

2) Con il secondo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi con riferimento all'art. 26 d,lvo 198/2006 e art. 192 cop.5 lett.F) CCNL turismo. Il ricorrente si duole della valutazione di oggettiva idoneità del comportamento addebitato a ledere la dignità. Sostiene che le condotte in questione non integrino il contenuto delle disposizioni richiamate.

Deve premettersi che la corte di appello si è mossa nella cornice di definizione di molestie come consegnata dall'art. 26 del D.Lgs. n. n. 198/2006; ha dunque considerato le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

La corte ha quindi valutato che il carattere comunque indesiderato della condotta, pur senza che ad essa conseguano effettive aggressioni fisiche a contenuto sessuale, risulti integrativo del concetto e della nozione di molestia, essendo questa e la conseguente tutela accordata, fondata sulla oggettività del comportamento tenuto e dell'effetto prodotto, con assenza di rilievo della effettiva volontà di recare una offesa.

Il giudizio così espresso, basato sulla corretta sussunzione dei fatti accertati attraverso le prove acquisite (i testi escussi hanno avvalorato le allusioni verbali e gestuali a sfondo sessuale) nella nozione legale di molestie sopra indicata, costituisce la regolare attività valutativa del giudice di merito. La censura proposta risulta pertanto inammissibile poiché deduce, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass.n. 8758/017- 18721/2018).

Il ricorso, per quanto esposto, deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono il principio di soccombenza.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E 5.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese in favore di (OMISSIS) Spa ed in E. 4.500,00 per compensi ed E. 200,00 per spese nei confronti di (OMISSIS) Spa oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2023. Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2023.

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