Inidoneità temporanea alla mansione: sospensione della retribuzione illegittima se il datore non adotta accomodamenti ragionevoli

Sentenza n. 14/2025 pubbl. il 08/05/2025 RG n. 164/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROVERETO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta sub. nr. 164/2024 R.G., promossa con ricorso depositato il 19/11/2024 da: xxx rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Guarini del Foro di Rovereto, giusta delega allegata al ricorso
RICORRENTE
contro
YYY , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Franco Tofacchi del Foro di Milano e Cinzia Zampiccoli del Foro di Rovereto giusta delega allegata alla memoria di costituzione
CONVENUTA In punto: impugnazione provvedimento di sospensione dal lavoro
CONCLUSIONI
Ricorrente: “Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
accertare l’illegittimità della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro per inidoneità alla mansione del lavoratore e operata dalla società datrice con le seguenti trattenute sulle retribuzioni risultanti dai cedolini paga di agosto e settembre 2024: di € 944,64 per 64 ore di sospensione non retribuita per agosto 2024; ed € 2148,44 per 26 giorni di sospensione non retribuita per settembre 2024 nonché le maturande trattenute sulle retribuzioni a venire;
conseguentemente dichiarare tenuta e condannare la resistente al pagamento delle seguenti differenze retributive: € 944,64 quanto alla busta paga di agosto 2024, € 2148,44 quanto alla busta paga di settembre 2024 e quindi complessivamente per il totale di € 3093,08, nonché le somme corrispondenti alle maturande trattenute sulle retribuzioni a venire, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed agli interessi legali sulle somme rivalutate ex art. 429 cpc e 150 disp.att.cpc dalla scadenza al saldo o la maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa;
Oltre alla rifusione delle spese del presente giudizio ed oneri di legge pari ad euro 11.327,00 oltre accessori e spese peritali pari ad euro 610 (allegate)”.
Convenuta: “Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria, così giudicare:
- in via principale e nel merito, rigettare le domande tutte proposte dal sig. xxx in quanto infondate e/o non provate.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso dep. il 19/11/2024 xxx - premesso di essere dipendente di yyy dal 24/10/2022, di essere stato dichiarato inidoneo temporaneamente alla mansione di operatore addetto al montaggio per sei mesi ed idoneo per mansioni rispettose delle limitazioni previste dal medico competente, di essere stato sospeso dal lavoro con provvedimento dd. 6/9/2024 – conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale la citata società per sentire accertare l’illegittimità del provvedimento di sospensione.
A sostegno della sua pretesa evidenziava come la datrice di lavoro ben avrebbe potuto adottare accomodamenti ragionevoli idonei a salvaguardare la sua postazione lavorativa, come indicato anche nella relazione medica allegata al ricorso.
Nel costituirsi in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, yyy ribadiva la piena legittimità del provvedimento di sospensione adottato, stante l’impossibilità di adibire il ricorrente ad alcuna attività lavorativa all’interno dell’azienda, come confermato anche da relazione predisposta da primaria società operante nel settore dell’ambiente di lavoro e della sicurezza.
Esaurito senza esito il prescritto tentativo di conciliazione, venivano sentiti alcuni testi sui capitoli di prova articolati dalle parti ed ammessi dal giudice. All’odierna udienza, precisate dalle parti le conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva decisa come da dispositivo letto pubblicamente e veniva contestualmente depositata sentenza.
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Il ricorso merita accoglimento.
Le condizioni sanitarie del ricorrente rientrano nella definizione di disabilità elaborata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. La “lombosciatalgia cronica sinistra in terapia analgesica in osteocondrosi L5-S1 con discopatia degenerativa lombare multivello” patita dal lavoratore è di certo di lunga durata e rappresenta una minorazione fisica idonea a ostacolare la sua partecipazione in condizioni di parità alla vita professionale.
Secondo l’insegnamento ormai consolidato della S.C. “Nell'ipotesi di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore e in presenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 3, comma 3-bis, del d.lgs. n. 216 del 2003, il datore di lavoro ha l'onere di provare la sussistenza delle giustificazioni del recesso, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 604 del 1966, dimostrando non solo il sopravvenuto stato di inidoneità del lavoratore e l'impossibilità di adibirlo a mansioni, eventualmente anche inferiori, compatibili con il suo stato di salute, ma anche l'impossibilità di adottare accomodamenti organizzativi ragionevoli, con la possibilità di assolvere tale ultimo onere mediante la deduzione del compimento di atti o operazioni strumentali all'avveramento dell'accomodamento ragionevole, che assumano il rango di fatti secondari presuntivi, idonei a indurre nel giudice il convincimento che il datore di lavoro abbia compiuto uno sforzo diligente ed esigibile per trovare una soluzione organizzativa appropriata in grado di scongiurare il licenziamento, avuto riguardo a ogni circostanza rilevante nel caso concreto” (Sez. L - , Sentenza n. 6497 del 09/03/2021).
Analoga conclusione circa la ripartizione dell’onere della prova si impone anche in relazione al provvedimento di sospensione dal lavoro qui in esame.
La convenuta avrebbe, dovuto, invero, dimostrare come le limitazioni individuate dal medico competente in capo al lavoratore sarebbero ostative a qualsivoglia suo impiego in ambito aziendale.
L’istruttoria testimoniale ha, in senso contrario, permesso di accertare come il lavoratore avrebbe potuto essere addetto alla postazione di controllo della qualità; trattasi, invero, di attività che non prevede la movimentazione di carichi e per la quale le limitazioni alla flessione ed alla torsione possono essere superate attraverso l’utilizzo di appositi specchietti; l’attività di spostamento dell’assale fuori linea al termine del controllo di qualità appare scorporabile dalla mansione senza determinare un aggravio sproporzionato in capo alla datrice di lavoro.
Ne consegue l’illegittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro adottato da Dana Italia srl, con condanna della medesima a restituire al lavoratore le trattenute medio tempore effettuate.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto, definitivamente pronunciando,
ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1) accerta e dichiara l’illegittimità del provvedimento di sospensione dal
lavoro per inidoneità alla mansione operato dalla datrice di lavoro, con condanna della medesima a restituire al lavoratore le trattenute medio tempore effettuate, maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi dalle singole scadenze al saldo;
2) condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente – e, per esso, del difensore antistatario - delle spese legali, che liquida in € 6.610 (di cui € 610 per spese ed il resto per compensi), oltre IVA, CNPA e 15%.
Così deciso in Rovereto il 8 maggio 2025
Il Giudice - dott. Michele Cuccaro –