Il Tar del Lazio reintegra un agente delle polizia penitenziaria non vaccinato

T.A.R. del Lazio -Roma 5 Sezione Decreto 2/2/2022 n 726
In attesa della questione di legittimità costituzionale della sospensione dei non vaccinati il Tar li reintegra
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REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio(Sezione Quinta)
Il Presidente
ha pronunciato
il presente DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 904 del 2022, proposto da OMISSIS, rappresentato e difesodall'avv. Luigi Parenti, e presso lo studio di questi elettivamente domiciliato in Roma, al viale delleMilizie n. 114, per mandato in calce al ricorso, con indicazione di domicilio digitale come daregistri di giustizia;

contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, allo stato non costituito;

--OMISSIS-– Direzione della Casa Circondariale “ E. Scalas “ di Cagliari, in persona del Dirigentepro-tempore, allo stato non costituito:

per l'annullamento

del provvedimento prot. nr. 4/Covid del 3 gennaio 2022, notificato in pari data, di immediatasospensione dal servizio e dalla retribuzione fino alla comunicazione dell’avvio o delcompletamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, ecomunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 2comma 3 del d.l. 26 novembre 2021, n. 172;

- dell'invito del 17 dicembre 2021 prot. nr. 17553; a produrre documentazione relativa all’avvio delciclo vaccinale o alla sua prenotazione;

- del decreto legge 26 novembre 2021, n, 172 recante “Misure urgenti per il contenimentodell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”;

- del decreto legge 21 settembre 2021, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimentoin sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo dellacertificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”;

- del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemiada COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”;

- della legge 28 maggio 2021, n. 76;

- della legge 23 luglio2021, n. 106;

- del d.l. 7 gennaio 2022, n.1;

- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo,ancorché non conosciuto;

nonché per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 c.p.a.;

Considerato che il ricorso, prospettando in sostanza profili di illegittimità costituzionale dellanormativa concernente l’obbligo, per determinate categorie di personale in regime d’impiego didiritto pubblico, di certificazione vaccinale ai fini dell’ammissione allo svolgimento dellaprestazione lavorativa, richiede adeguato approfondimento nella sede propria collegiale;

Ritenuto che, in relazione alla privazione della retribuzione e quindi alla fonte di sostegno delleesigenze fondamentali di vita, sussistono profili di pregiudizio grave e irreparabile, tali da nontollerare il differimento della misura cautelare sino all’esame collegiale.

P.Q.M.

Accoglie l’istanza di misura cautelare monocratica sino all’esame collegiale, limitatamentealla disposta sospensione del trattamento retributivo; Fissa per la trattazione collegiale lacamera di consiglio del 25 febbraio 2022.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria delTribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decretolegislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE)2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies deldecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presenteprovvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lostato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma il giorno 2 febbraio 2022.

Il PresidenteLeonardo Spagnoletti

IL SEGRETARIO

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