Colpo di calore: risponde il datore di lavoro per il decesso avvenuto in una giornata caldissima se non adotta alcuna misura di prevenzione e non informa i lavoratori sui rischi da stress climatico

Cassazione Civile Sezione 6 Ordinanza 30/11/2021 n 37645
La responsabilità civile del datore di lavoro in caso di colpo di calore
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Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord., (ud. 15/09/2021) 30-11-2021, n. 37645


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana - Presidente -

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni - Consigliere -

Dott. CINQUE Guglielmo - Consigliere -

Dott. BOGHETICH Elena - rel. Consigliere -

Dott. PICCONE Valeria - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13383-2020 proposto da:

CO.GE.CO. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato GIAMPIERO VELLUCCI;

- ricorrente -

contro

F.G., FU.GA., F.T., C.E., tutti in proprio ed anche nella qualità di eredi del Sig. F.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA IN ARCIONE, 71, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO PIGNATIELLO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANLUIGI MAZZELLA DI BOSCO;

- controricorrenti -

contro

INAIL (OMISSIS), UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 4696/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa BOGHETICH ELENA.

Rilevato che
1. con sentenza n. 4696 depositata il 13.1.2020, la Corte d'appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto la domanda proposta da E.C., G. F., T. F., GE. F. in proprio e nella qualità di eredi di M. F. per l'accertamento del diritto al risarcimento del danno, iure proprio e iure hereditatis, determinato dalla perdita del loro congiunto (rispettivamente coniuge e padre) a seguito di infortunio sul lavoro avvenuto il 15. 7.2010 che aveva determinato il decesso in data 1.8.2020;
2. la Corte territoriale, a seguito di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, ha rilevato che il decesso di M. F. era stato determinato da un colpo di calore sopraggiunto durante l'espletamento dell'attività di operaio manovale edile, situazione che aveva agito, quale concausa, insieme ad un fenomeno broncopneumonico primitivo intervenuto durante la degenza ospedaliera; ha, inoltre, accertato la responsabilità del datore di lavoro, la società CO.GE.CO. s.r.l., che, in una giornata connotata da clima particolarmente caldo, non aveva adottato alcun accorgimento specifico né aveva dotato di informazioni i dipendenti in ordine ai pericoli riconnessi a tale situazione climatica; ha, pertanto, condannato la società a pagare, a favore degli eredi, la somma di euro 180.000,00 a titolo di risarcimento del danno iure proprio e di euro 1.500,00 a titolo ereditario, oltre accessori di legge;
3. avverso tale pronuncia ha interposto ricorso per cassazione la società CO.GE.CO. s.r.l., deducendo un motivo di censura; E.C., G. F., T. F., GE. F. hanno resistito con controricorso, illustrato da memoria; l'INAIL e la società UnipolSAI s.p.a. sono rimaste intimate;
4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'articolo 380 bis cod.proc.civ.;

Considerato che
1. Con l'unico motivo di ricorso si denunzia nullità della sentenza e del procediemnto per vizio di attività del consulente tecnico d'ufficio e per travisamento dell'unica prova istruttoria nonché violazione dell'art. 132 cod.proc.civ. (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ.) avendo, il consulente tecnico d'ufficio nominato dalla Corte territoriale, trascurato di esaminare gli atti e i documenti prodotti con la memoria di costituzione della società (non avendo, il consulente, all'atto dell'assunzione del giuramento, ritirato il fascicolo della società, come si evince dalle prime due pagine della perizia ove è contenuto l'elenco "delle memorie prodotte dalle parti") ed essendo stata omessa, nella sentenza impugnata, la parte di motivazione riferibile ad argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione.
2. Il ricorso è inammissibile.
3. Preliminarmente, la censura è prospettata con modalità non conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere (anche per estratto) nel ricorso il contenuto della consulenza tecnica d'ufficio, potendosi solo così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod.pro.civ.
Il ricorrente non offre quindi indicazioni specifiche sulla vicenda attraverso la riproduzione (anche parziale) del contenuto degli atti rilevanti, con ciò impedendo che la censura sia valutata. Inoltre, il ricorrente non ha indicato le concrete modalità di deposito della relazione peritale nel corso del giudizio di secondo grado, l'eventuale assegnazione di un termine per le repliche, l'eventuale integrazione della perizia da parte del consulente tecnico d'ufficio, in tal modo impedendo a questa Corte di valutare la regolarità del sub­ procedimento previsto dall'art. 195 c.p.c.
Invero, la denuncia di un error in procedendo, che attribuisce alla Corte di cassazione il potere-dovere di procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali non dispensa il ricorrente dall'onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell'errore denunciato e di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti, provvedendo, inoltre, alla allegazione degli stessi o quantomeno a indicare, ai fini di un controllo mirato, i luoghi del processo ove e possibile rinvenirli (fra le più recenti Cass. 2453 del 2018, Cass. 4.7.2014 n. 15367, Cass. S.U. 22.5.2012 n. 8077; Cass. 10.11.2011 n.23420). Inoltre, questa Corte ha affermato che le contestazioni ad una relazione di consulenza tecnica d'ufficio costituiscono eccezioni rispetto al suo contenuto, sicché sono soggette al termine di preclusione di cui al comma 2 dell'art. 157 c. p. c., dovendo, pertanto, dedursi - a pena di decadenza - nella prima istanza o difesa successiva al suo deposito (Cass. 3.8.2017 n. 19427, Cass. 25.2.2014 n. 4448).

4. La censura difetta, inoltre, di decisività perché non sono minimamente dedotti i profili (contenuti nella memoria della società) che avrebbero potuto condurre il consulente medico d'ufficio ad una diversa valutazione; laddove la Corte d'appello ha comunque tenuto conto della peculiarità della fattispecie, ossia della derivazione causale del decesso anche da un fenomeno infettivo (ossia la broncopolmonite), ma - sulla scorta dei chiarimenti forniti dal consulente tecnico d'ufficio - ha chiarito che "anche a voler ritenere il decesso determinato dall'evento infettivo, deve necessariamente essere considerata la rilevanza dello stato fisico del F., già debilitato dal colpo di calore, Infatti, proprio a causa della debilitazione fisica conseguente al colpo di calore, il fisico del F. si è trovato incapace di reagire all'infezione broncopolmonare. Ne consegue che il colpo di calore subito nel corso dell'espletamento dell'attività lavorativa è stato quantomeno una concausa del decesso del F.".
5. Inoltre, secondo l'orientamento di questa Corte, cui si intende dare continuità, il ricorso per cassazione, fondato sull'affermazione che il giudice di merito abbia travisato le risultanze della consulenza tecnica, è inammissibile, configurando un'ipotesi di travisamento dei fatti processuali contro cui è esperibile solo il rimedio della revocazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. (Cass. 17.5.2012, n. 7772, Cass. 8.02.2019 n. 3867).
6. In conclusione, il ricorso è inammissibile e le spese di lite sono regolate secondo il criterio della soccombenza dettato dall'art. 91 cod.proc.civ. a favore dei controricorrenti (eredi di M. F.); nulla nei confronti delle parti intimate non costituitesi.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre ad euro 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, da distrarsi a favore degli avvocati antistatari Francesco Pignatiello e Gianluigi Mazzella di Bosco.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 15 settembre 2021.
Il Presidente Dott.ssa Adriana Doronzo

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