Se il medico competente sbaglia la valutazione di inidoneità temporanea del lavoratore paga il datore di lavoro

Tribunale di Rovereto Sentenza 16/2/2023 n 5 Giudice Dr. Michele Cuccaro
La sospensione del rapporto di lavoro e della retribuzione operata alla lavoratrice inidonea temporaneamente è illegittima se il giudizio viene riformato dalla Commissione Medica
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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROVERETO

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro, ha

pronunciato la seguente sentenza causa promossa con ricorso depositato il

7/10/2022 sub n. 191/2022 da:

xxx, rappresentata e difesa dall’Avv. Giovanni Guarini

del Foro di Rovereto del Foro di Rovereto giusta delega allegata al ricorso

RICORRENTE

contro

YYY corrente in Zola Predosa (BO), in

persona del

procuratore speciale Dott. Daniele Fioresi (C.F.: FRSDNL64M05A558H),

elettivamente domiciliata in Bologna, via Livraghi n. 1, presso la persona e

lo studio dell’avv. Andrea Rondo e dell’avv. Annalisa Nicoli giusta delega

allegata alla memoria difensiva

CONVENUTA

In punto: pagamento competenze

CONCLUSIONI

Ricorrente: “accertare l’illegittimità della sospensione unilaterale del

rapporto di lavoro per inidoneità alla mansione della lavoratrice e operata

dalla società datrice con le seguenti trattenute sulle retribuzioni risultanti

dai cedolini paga di luglio ed agosto 2022: di € 570,17 per 76 ore di

sospensione non retribuita per luglio 2022; ed € 540,16 per 72 ore di

sospensione non retribuita per agosto 2022;

- conseguentemente dichiarare tenuta e condannare la resistente al

pagamento delle seguenti differenze retributive: € 570,17 quanto alla busta

paga di luglio 2022, € 540,16 quanto alla busta paga di agosto 2022 e

quindi complessivamente per il totale di € 1.110,33 oltre alla rivalutazione

monetaria secondo gli indici ISTAT ed agli interessi legali sulle somme

rivalutate ex art. 429 cpc e 150 disp.att.cpc dalla scadenza al saldo o la

maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa;

- Oltre alla rifusione delle spese del presente giudizio ed oneri di legge

pari ad € 3.413,80 oltre spese generali, CNPA e IVA con distrazione a

favore del difensore patrono antistatario.”

Convenuta: “voglia l’Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, respingere il

ricorso e le domande tutte proposte dalla ricorrente, giacché inammissibili

e comunque infondate in fatto e diritto.

Con vittoria di spese, diritti, onorari, rimborso forfettario spese generali

15% su diritti ed onorari, contributo unificato, C.P.A. ed IVA di legge per

la società convenuta”.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 7/10/2022 XXX conveniva in

giudizio innanzi a questo Tribunale la datrice di lavoro YYY spa per

sentire accertare l’illegittimità della sospensione unilaterale del rapporto

di lavoro per inidoneità alla mansione e delle conseguenti trattenute sulle

retribuzioni risultanti dai cedolini paga di luglio ed agosto 2022 per un

totale di € 1.110,33.

A sostegno della sua pretesa evidenziava come il giudizio di totale

inidoneità alla mansione espresso dal medico competente in data 4/7/2022

era stato riformato in data 22/8/2022 dall’UOPSAL, che l’aveva dichiarata

idonea alle mansioni, sia pure con limitazioni.

Nel costituirsi in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso la convenuta

evidenziava la correttezza delle trattenute a suo tempo operate in forza del

giudizio di inidoneità espresso dal medico competente ed evidenziava, in

ogni caso, come tra le parti fosse intervenuta transazione nell’ambito della

quale la ricorrente aveva rinunciato a qualsivoglia pretesa in relazione

alla controversia qui in esame.

Esperito senza esito il prescritto tentativo di conciliazione e sentito un

teste, la causa veniva decisa all’odierna udienza come da dispositivo letto

pubblicamente e veniva depositata sentenza.

****

Il ricorso merita accoglimento.

In punto di fatto è pacifico che alla ricorrente sono stati trattenuti € 570,17

sulla busta di luglio 2022 ed € 540,16 sulla busta paga di agosto 2022, per

un totale di € 1.110,33 in forza della sospensione dal lavoro della stessa

disposta a seguito del giudizio di assoluta inidoneità alle mansioni emesso

dal medico competente in data 4/7/2022.

Altrettanto pacifico è che tale giudizio di inidoneità alle mansioni è stato

modificato dall’UOPSAL in data 22/8/2022, a seguito di apposita

impugnazione proposta dalla lavoratrice.

Secondo quanto condivisibilmente stabilito da App. Torino, 28-06-2001 “II

provvedimento di sospensione del lavoratore a seguito di un primo

giudizio medico che aveva ritenuto il lavoratore inidoneo alle mansioni

cui era addetto, provvedimento legittimo al momento della sua

emanazione, diviene illegittimo fin dall'origine per effetto del giudizio

della ASL che riforma il precedente giudizio medico, cosicché,

indipendentemente dalla sussistenza o meno della colpa del datore di

lavoro (che potrebbe eventualmente venire in considerazione in ipotesi di

richiesta di ulteriori danni), la retribuzione spettante al lavoratore per il

periodo in cui egli non ha lavorato senza sua colpa deve essere

regolarmente corrisposta”.

Si tratta a questo punto di esaminare l’eccezione della convenuta secondo

cui la ricorrente avrebbe rinunciato al pagamento delle somme in

questione nel verbale di conciliazione sindacale dd. 5/9/2022.

L’eccezione non può essere accolta, dal momento che la controversia cui le

parti hanno inteso fare riferimento nel suddetto verbale appare più essere

quella delle mansioni e del nuovo orario di lavoro della lavoratrice a

seguito del giudizio dell’UOPSAL, che non quella delle pregresse

trattenute operate nei mesi di luglio ed agosto.

Né in senso contrario può essere valorizzata la clausola n. 4 del suddetto

verbale (“comunque è stata effettuata ampia disamina di ogni possibile

ragione di controversia”), dal momento che si tratta di affermazione del

tutto generica e priva di inequivoco aggancio alla questione qui in esame.

IN definitiva la convenuta va condannata al pagamento in favore della

ricorrente dell’importo di € 1.110,33, oltre interessi legali dalle singole

scadenze al saldo.

Le spese, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la

soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto, definitivamente

pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza ed

eccezione respinta, così provvede:

1) condanna la convenuta al pagamento in favore della ricorrente

dell’importo di € 1.110,33 a titolo di restituzione trattenute

indebitamente effettuate sulle buste paga di luglio ed agosto 2022,

oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole

scadenze al saldo;

2) condanna la convenuta al pagamento in favore della ricorrente - e,

per essa, del difensore antistatario - delle spese del giudizio che

liquida in € 1.200, oltre iva, cnpa e 15%.

Così deciso in Rovereto il 16 febbraio 2023

Il Giudice

- dott. Michele Cuccaro -

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